L’OCI ospita le opinioni, i brevi saggi ed i contributi di ricerca che i giuristi e gli economisti, osservatori dell’insolvenza, immettono nel dibattito scientifico e culturale promosso dall’associazione.
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Le banche e i loro esponenti possono rispondere del reato di bancarotta? Ed entro che limiti? È l’affascinante quesito cui intende rispondere l’Autore del ponderoso scritto che sottoponiamo alla vostra attenzione, non prima di avere analizzato con attenzione le varie fattispecie penali, con occhio sempre attento ai risvolti civilistici delle varie problematiche affrontate.
La disciplina della prededuzione ha oggi assunto un’importanza notevole per l’emersione massiccia del fenomeno nella giurisprudenza, sia di merito che di legittimità. Uno degli aspetti forse poco arati, ma non per questo meno interessante non solo a livello scientifico ma anche operativo, è sicuramente quello oggetto del presente contributo, che riguarda il trattamento e la soddisfazione dei crediti prededucibili in sede di riparto fallimentare.
A seguito della tanto sbandierata “privatizzazione” delle procedure concorsuali il P.M. ha ancora un ruolo nella crisi d’impresa? La risposta non può che essere affermativa, in ragione del fatto che, come scrive Di Vizio, «l’incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni non corrisponde pressoché mai a vicenda esclusivamente privata dell’impresa decotta e dei suoi sventurati creditori». La delimitazione dei confini dell’azione del pubblico ministero in questo campo è, peraltro, compito arduo, al quale l’Autore di questo brillante e ponderoso scritto cerca di dare un’esauriente risposta, da par suo.
Dall’ingenuità delle forme ed oltre i sospetti della ricerca della sostanza verso l’intelligenza del significato legale delle operazioni economiche. Analisi della riflessione giurisprudenziale più recente in tema di responsabilità penal-fallimentari degli amministratori, degli organi di controllo e degli istituti di credito all’alba della crisi.
Una riforma organica delle procedure concorsuali deve superare la frammentarietà dell’attuale ordinamento italiano ed incidere sul principale fattore di insuccesso delle soluzioni alternative, dunque premiando la riorganizzazione precoce della crisi e avvicinando ogni altra vicenda liquidatoria alle esigenze dei creditori.
Il fenomeno delle società in mano pubblica o, più semplicemente, delle società pubbliche, cioè delle società il cui capitale è posseduto in tutto o in parte da enti pubblici, ha assunto nel nostro ordinamento dimensioni rilevanti e interessa anche il diritto concorsuale. Tra esse di particolare importanza sono le società in house, oggi regolamentate dall’art. 5 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50). In un'ottica di progressiva esternalizzazione di interi segmenti di attività amministrativa, i connotati pubblicistici dell’organizzazione imprenditoriale e l’interesse sotteso all’esercizio dei compiti della P.A. rappresentano un punto di frizione nella potenziale gestione concorsuale dell’impresa. La continuazione costituisce, a sua volta, un potenziale punto di convergenza.
Mentre la giurisprudenza CEDU ci insegue per i processi-lumaca, il legislatore conia una “finta chiusura" dei fallimenti, iniettando nel processo fallimentare una linfa salvifica, che potrebbe però trasformarsi in un boomerang per gli esiti incerti delle prime interpretazioni ed applicazioni....prima o poi se ne accorgeranno anche in Europa....
Osservatorio fiscale nelle procedure concorsuali presso il Tribunale fallimentare di Messina coordinato da Giuseppe Minutoli (Presidente di Sezione del Tribunale di Messina)
È noto a chiunque abbia un minimo di pratica nel settore delle procedure concorsuali che, per il curatore fallimentare, il periodo iniziale, immediatamente successivo all’accettazione dell’incarico, è caratterizzato da una molteplicità di adempimenti, di diversificata natura, ai quali egli è tenuto ad ottemperare - a volte con termini ristretti - e che sovente possono essere fondamentali per l’impostazione stessa e la positiva definizione della procedura concorsuale. Tra tali adempimenti, un ruolo primario svolgono quelli fiscali, che costituiscono sovente uno spauracchio o, comunque, un notevole impegno per qualsiasi curatore, pur nel frequente caso in cui egli sia un dottore commercialista ovvero si avvalga di un coadiutore esperto in materia o di un consulente contabile/tributario, per le responsabilità che sono connesse direttamente alla sua funzione. Di qui l’utilità del presente vademecum, che in grado di guidare il curatore non solo durante la fase iniziale, ma per tutta la procedura fallimentare.
L’azione di responsabilità del curatore nei confronti degli amministratori della società: criteri di imputazione della responsabilità e di determinazione del danno in presenza di un disordine nelle scritture contabili. Cass. S.U. 6 maggio 2015, n. 9100 e la composizione del contrasto giurisprudenziale sorto in seno alla Suprema Corte.