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Può una banca interrompere immotivatamente l’erogazione del finanziamento all'imprenditore senza congruo preavviso, anche se il contratto sembra consentirglielo? E, in particolare, cosa accade quando tale comportamento viene assunto in pendenza di proposta di concordato cd. con riserva? Sono alcuni degli interrogativi a cui prova a dare risposta in questo breve scritto.
Da circa un anno è all’esame delle Camere un disegno di legge-delega diretta emanazione dei lavori della Commissione Rordorf, istituita con l’ambizioso obiettivo di predisporre una riforma organica dell’intero diritto concorsuale, tuttora imperniato su un testo normativo vecchio di 75 anni (il r.d. 16 marzo 1942, n. 267). In tale contesto, assume un rilievo fondamentale nella riforma l’istituto del concordato preventivo, lo strumento di soluzione della crisi d’impresa alternativo al fallimento maggiormente utilizzato. La Commissione Rordorf si è fatta interprete dell’esigenza di regolamentare i poteri di controllo del tribunale sia con riferimento al piano che alla proposta concordataria, in un’ottica di continuità con gli orientamenti del giudice di legittimità. Il disegno di legge di inziativa governativa (n. 3671-bis) si pone, tuttavia, in una prospettiva di maggiore accentuazione degli aspetti di controllo pubblicistici del tribunale, con un sindacato esteso anche alla realizzabilità economica del piano.
Dall’ingenuità delle forme ed oltre i sospetti della ricerca della sostanza verso l’intelligenza del significato legale delle operazioni economiche. Analisi della riflessione giurisprudenziale più recente in tema di responsabilità penal-fallimentari degli amministratori, degli organi di controllo e degli istituti di credito all’alba della crisi.
Parte di un più ampio contributo, in corso di elaborazione a seguito dei convegni OCI 2016 di Lecce e Siena, le prime conclusioni dell’analisi economico-aziendalistica confermano la drammatica tardività della emersione della crisi d’impresa. Anche l’approccio al più volte riformato concordato preventivo assimila situazioni che non distinguono le imprese del tutto insolventi e poi fallite da quelle che tentano la ristrutturazione del passivo sulla base di un loro progetto. Ma altri fattori interessanti segnalano una direzione di efficacia, tra cui la nomina dei commissari giudiziali, nonostante il complessivo costo della intermediazione professionale.
Una procedura delle grandi imprese in stato d'insolvenza, definite secondo parametri oggettivi e che abbiano rilevanza strategica per l'economia nazionale, per conservare gli apparati produttivi e ristrutturare il passivo, in una coabitazione innovativa tra autorità giurisdizionale e MISE.
Una riforma organica delle procedure concorsuali deve superare la frammentarietà dell’attuale ordinamento italiano ed incidere sul principale fattore di insuccesso delle soluzioni alternative, dunque premiando la riorganizzazione precoce della crisi e avvicinando ogni altra vicenda liquidatoria alle esigenze dei creditori.
Fra le novità apportate dalla miniriforma ex d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito in 6 agosto 2015, n. 132, particolare rilievo ha l’introduzione, con il nuovo art. 182-septies l.fall., delle figure degli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e delle convenzioni di moratoria. Il paper ne analizza la disciplina, con speciale attenzione all’intreccio fra profili negoziali e concorsuali ed alla collocazione degli istituti indagati nel sistema degli strumenti offerti dal legislatore alla soluzione della crisi di impresa.
Il fenomeno delle società in mano pubblica o, più semplicemente, delle società pubbliche, cioè delle società il cui capitale è posseduto in tutto o in parte da enti pubblici, ha assunto nel nostro ordinamento dimensioni rilevanti e interessa anche il diritto concorsuale. Tra esse di particolare importanza sono le società in house, oggi regolamentate dall’art. 5 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50). In un'ottica di progressiva esternalizzazione di interi segmenti di attività amministrativa, i connotati pubblicistici dell’organizzazione imprenditoriale e l’interesse sotteso all’esercizio dei compiti della P.A. rappresentano un punto di frizione nella potenziale gestione concorsuale dell’impresa. La continuazione costituisce, a sua volta, un potenziale punto di convergenza.