La sorte degli incassi derivanti da una anticipazione bancaria effettuata ad una impresa successivamente andata in concordato preventivo è questione da sempre molto discussa. La banca può legittimamente trattenere le somme incassate, ovviamente in presenza di un patto di compensazione? La S.C. ha dato risposte non univoche. Il decreto correttivo detta oggi, anche in assenza di una specifica delega, una nuova normativa. Per le procedure di concordato preventivo aperte dal 15 agosto 2020 la banca potrà legittimamente trattenere quanto incassato su anticipazioni concesse ante procedura di concordato preventivo da parte dell'impresa finanziata. Unica limitazione è il riferimento temporale, e cioè ci si riferisce ad operazioni di anticipazione effettuate nel periodo compreso tra i 120 giorni antecedenti al deposito della domanda di concordato e la notifica dello scioglimento\sospensione del contratto.
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