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Estensore: SGROI S.
PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
Piano di ristrutturazione del consumatore - Qualifica di consumatore – Fideiussore - Requisiti - Fattispecie.
a cura di Lucia Fantozzi (02-04-2024)

At.00125 - Tribunale di ANCONA del 01-02-2016

Autore: BARTOLINI A.; STELLUTI A.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE -
Contratto preliminare di vendita - Subentro del curatore ex art. 72 l.f. - Autorizzazione del giudice delegato - Cancellazione delle formalità pregiudizievoli ex art. 108, co. 2, l.f. - Ammissibilità.
a cura di Giacomo Maria Nonno (27-02-2016)

Mdc.00009 - Tribunale di PRATO del 26-10-2023

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - IN GENERE
Rapporti tra mediazione in materia bancaria e procedure di sovraindebitamento - Esperienza trasversale e competenze comuni agli Organismi ex art. 16 d.lgs. n. 28 del 2010 e agli OCC - Valorizzazione - Obiettivi e modalità di attuazione.
a cura di Redazione OCI (28-10-2023)

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L’avreste mai immaginato che il profilo dell’evasore fiscale internazionale disegnato dalla struttura interna del gettito e dal funzionamento della Voluntary disclosure non è un titolare di redditi di impresa né di lavoro autonomo e nemmeno un amministratore di una società di capitali, ma un pensionato lombardo, beneficiario quasi involontario di risparmi, originati da assegni pensionistici e da lavoro dipendente prestato all’estero dal de cuius, costituiti fuori del territorio nazionale, tutti, prima del 2010, pressoché mai alimentati dopo da capitali evasi in ambiente nazionale? Cosa c’è che non quadra ce lo spiega da par suo Fabio Di Vizio in questo interessantissimo contributo.

Il sistema antiriciclaggio si muove tra la cronica insufficienza della repressione penale e un bulimico sistema di misure di prevenzione che, a fronte di un fenomeno che ha raggiunto dimensioni di carattere internazionale, necessita, per essere veramente efficace, del coinvolgimento attivo e attento di tutti i soggetti interessati. In questo quadro si inseriscono la depenalizzazione introdotta dal d.lgs. n. 8 del 2016 e l’imminente revisione del sistema sanzionatorio conseguente al recepimento della Quarta direttiva europea antiriciclaggio.

In un periodo in cui il sistema bancario italiano si dimostra quanto mai fragile agli occhi dell’opinione pubblica occorre chiedersi se gli attuali strumenti forniti dal diritto penale siano in grado di apprestare una tutela realmente efficace dei risparmiatori e degli investitori non professionali. La risposta non è piacevole: la protezione offerta dai reati societari e bancari è quasi sempre riflessa e soggetta a notevoli difficoltà applicative, cosicché residua la tutela dei reati comuni e fallimentari, che intervengono sempre in fasi avanzate della compromissione dell’integrità degli operatori. Insomma, la scelta di non dotare il sistema di fattispecie di pericolo condanna l’intervento repressivo penale ad una desolante condizione di inefficacia…

Evolutosi in forme e direzioni delle quali, nell’immediato, sfugge, in parte, la razionalità e l’orientamento, il controllo valutario è diventato con il tempo, quasi inavvertitamente, presidio delle ragioni fiscali interne e di quelle antiriciclaggio. Progressivamente, i corrispondenti sistemi normativi si sono mescolati, vicendevolmente alimentati, scambiandosi nozioni, strumenti, in parte, obiettivi. Che questa sia una colpa, una sottile slealtà o un’inevitabile evoluzione nella ricerca comune delle diverse ragioni del sommerso è dissidio che non si aspira davvero di comporre.

Certo è che in un quadro esteso di economia sommersa nazionale che nessuno può quantificare, se non attraverso l’insostenibile gravosità del peso contributivo sostenuto da chi è visto ed esiste per il fisco (in luogo di chi da esso si nasconde), negare radicalmente le ragioni di dissuasione sottese alle forme di sorveglianza di quanto favorisce, obiettivamente, l’anonimato e non consente la tracciabilità appare posizione che sfugge il senso di realtà. Aderirvi importerebbe una sola conclusione: la semplice ed incondizionata resa alle capacità contenitive del mercato e dell’individuo. Sulle une sulle altre, si può nutrire qualche dubbio. E d’altro canto non completare, sia pure progressivamente, il cerchio della completa tracciabilità sarebbe chiaramente scelta antieconomica. Si vanificherebbero, con le fatiche, i costi sostenuti per costruire la rete.

Il tema investe, anche, i controlli relativi al contante.

Non vi è dubbio che la voluntary disclosure è, al fondo, anzitutto una manovra economica, volta a favorire la patrimonializzazione delle società e, ad un tempo, un’ultima possibilità di beneficiare di letture meno malevoli – in termini penali - delle originarie e nascoste allocazioni di risorse all’estero. Ma al di là del contingente, quando sarà studiata e comunicata in forme compiute, l’esperienza potrebbe offrire indicazioni preziose, anzitutto sul carattere seriale e multiforme dell’evasione e di quanto la favorisce.

L’entrata in vigore dell’articolo 10 bis («Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale») della legge 27 luglio 2000, n. 212 («Disposizioni in materia di statuto dei diritti del Contribuente») e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 158 sulla «revisione del sistema sanzionatorio», in vigore dal 22 ottobre di quest’anno, rappresentano i momenti di maggior interesse penalistico del non agevole processo di attuazione della delega fiscale (legge 11 marzo 2014 n. 23). L’autore ci illustra dettagliatamente le nuove disposizioni non facendo mancare le proprie osservazioni critiche su un approdo che egli non esita a definire ingenuo: imponendosi per legge la rigorosa irrilevanza dell’infedeltà per evasione valutativa ed interpretativa si corre, infatti, il rischio di non contrastare comportamenti solo apparentemente abusivi, poco contenibili con reazioni amministrative, specie ove sostenuti da interessate letture alternative dei criteri che caratterizzano l'ordinamento tributario, ora rese prevalenti sul dato fattuale reale.

Correndo il rischio dell’ovvietà, si evade fiscalmente in quanto ci si sottrae all’adempimento di obblighi tributari, formali e sostanziali, connessi ai presupposti già sorti dell’imposizione. Quali situazioni di fatto, scaturigine dell’obbligazione tributaria, essi assumono importanza in quanto riconosciuti da norme tributarie, che, a loro volta, definiscono, tra l’altro, il soggetto passivo, l’imponibile, le aliquote, i criteri di classificazione, di imputazione, con le ulteriori forme e ogni altro contenuto di rilevanza giuridica. Al fondo, il punto focale sul quale l’attenzione degli esegeti e degli operatori rimarrà concentrata sarà sempre lo stesso: comprendere se la condotta del contribuente è stata funzionale a non far sorgere il presupposto di imposta ovvero a non far nascere ed ostacolare l’accertamento di un’obbligazione tributaria già sorta.

Il più importante apparato amministrativo di contrasto dell’economia illecita è spesso oggetto di una critica da parte dei suoi stessi destinatari: l’imposizione di impegni organizzativi sproporzionati a fronte dei risultati giudiziari conseguiti. E’ davvero così? Nello studio interdisciplinare di uno specialista viene offerta una argomentata risposta negativa. Dall’analisi di alcune novità statistiche nella gestione delle segnalazioni di operazioni sospette, emergono le reali caratteristiche del sistema italiano di antiriciclaggio: logica preventiva e sensibilità al sospetto ragionevole in presenza di operazioni anomale. Ma com’è il contributo dei professionisti?

Il  quadro sistematico della giurisprudenza più significativa nell'individuazione delle posizioni soggettive del diritto penale tributario, tra questioni passate, problemi presenti e imminenti prospettive di sviluppo.

Tra il 2009 ed il 2010, lo Stato Italiano ha sanato 104,5 miliardi di euro. Sono state infatti scudate, per tale valore, attività finanziarie, immobiliari ed altri investimenti, con la presentazione di 206.608 dichiarazioni riservate. Desta tuttora sconcerto il lessico forbito dell’intera operazione, basata su un modello che assunse il nome di “dichiarazione riservata delle attività emerse”. Le parole tradiscono imbarazzi, che l’attualità  del dibattito mediatico ha progressivamente assopito. Il giurista, rielaborando gli stessi fatti, permette, assumendosi i compiti della ricerca anche storica, di far conoscere le questioni irrisolte. E i dati. Tutti da leggere.

La crisi dei debiti degli Stati nazionali interroga il diritto sulla qualità delle rispettive crisi finanziarie o insolvenze, ponendo ad inedito confronto norme sovranazionali, patti con le istituzioni regolatrici dei mercati e sistema bancario internazionale. Di qui l’interesse anche della scienza giuridica italiana a definire un percorso innanzitutto ricostruttivo del tema >>

Quando si decise – art. 3 del decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 2 dicembre 2005 – di abbandonare il sistema delle concessioni alle banche per la concentrazione in mano pubblica (51% Agenzia delle Entrate e 49% Inps) dell’attività di riscossione dei tributi, si creò un Mostro onnivoro. Molti lo capirono immediatamente. Ma davanti ai Mostri si tace, per paura, e così tutti hanno taciuto. Non facciamone loro una colpa. I Mostri si esorcizzano anche fingendo che non esistono.”

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