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Estensore: JACHIA G. - Presidente: JACHIA G.
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE -
Mutuo bancario - Diligenza professionale del mutuante - Violazione - Nullità - Esclusione - Revocatoria fallimentare - Scientia decotionis - Prova - Necessità - Fattispecie.
a cura di Rachele Ranieri (05-10-2026)

At.00125 - Tribunale di ANCONA del 01-02-2016

Autore: BARTOLINI A.; STELLUTI A.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE -
Contratto preliminare di vendita - Subentro del curatore ex art. 72 l.f. - Autorizzazione del giudice delegato - Cancellazione delle formalità pregiudizievoli ex art. 108, co. 2, l.f. - Ammissibilità.
a cura di Giacomo Maria Nonno (27-02-2016)

Mdc.00009 - Tribunale di PRATO del 26-10-2023

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - IN GENERE
Rapporti tra mediazione in materia bancaria e procedure di sovraindebitamento - Esperienza trasversale e competenze comuni agli Organismi ex art. 16 d.lgs. n. 28 del 2010 e agli OCC - Valorizzazione - Obiettivi e modalità di attuazione.
a cura di Redazione OCI (01-05-2024)

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Dopo la spinta alla continuità aziendale nelle procedure conservative, in particolare il concordato preventivo e anche con riguardo ai contratti pubblici, la disciplina speciale degli appalti con il d.lgs. n.50 del 2016 pone a raffronto critico l’interesse del progetto ristrutturativo del debito con l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera.

Con la riforma del 2015, il legislatore interviene ancora sui finanziamenti alle imprese in crisi, con l’art. 182 quinquies, co. 3, l.f., dedicato alla finanza interinale urgente ed al fine di assicurare la continuità aziendale. In un iter accelerato, il tribunale verifica un valore di avviamento da conservare nell’interesse dei creditori, ancorchè manchi l’attestazione di un professionista indipendente. Al controllo autorizzatorio si collega la prededuzione, l’incentivo tradizionale per far accedere al finanziamento, anche nella forma del mantenimento delle linee autoliquidanti esistenti.

Con la sentenza n. 20559 del 2015 la S.C. ha negato cittadinanza nel nostro ordinamento al cd. concordato di gruppo. Ma è legittimo negare ogni riconoscimento giuridico ad un fenomeno che si impone in maniera così prepotente nel contesto economico o si deve ritenere che i giudici di merito siano stati più attenti a farsi carico delle esigenze della realtà imprenditoriale?

Il d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. nella l. n. 132 del 2015, ha introdotto l’art. 163 bis l.f. sulle offerte concorrenti: un nuovo e particolare percorso procedimentale da attivare nel caso in cui la proposta di concordato contenga un’offerta di affitto o acquisto di un bene o di un’azienda e volta alla ricerca nel mercato di offerte messe in competizione fra loro e con l’obiettivo di una cessione a migliori condizioni. La norma impone una decisa direzione verso la competitività esterna nella liquidazione concordataria, ma non mancano dubbi e difficoltà interpretative sulla coerenza tra la finalità e il congegno previsto.

Il tema del pagamento/soddisfacimento dei creditori è sempre stato uno degli aspetti caratterizzanti il concordato preventivo. Nel periodo ante riforma segnava una delle criticità della procedura minore, nel senso che una delle cause di non funzionamento era normalmente ricondotta proprio alla necessità del debitore di dovere assicurare il pagamento integrale dei creditori privilegiati ed una soglia alta di soddisfazione dei creditori chirografari. Nel periodo post riforma ha animato il dibattito dottrinario e giurisprudenziale sotto molteplici punti di vista: dalle questioni relative alla formazione delle classi (con tutti i problemi conseguenti al rispetto dell’ordine legittimo delle cause di prelazione) a quelle relative alla falcidia dei creditori privilegiati incapienti; dalla possibilità di dilazionare il pagamento dei creditori prelatizi alle problematiche relative all’uso della finanza esterna; senza dimenticare le altre questioni, quali ad es. quella riconnessa al necessario riconoscimento di una percentuale minima di soddisfacimento dei creditori chirografari e quella concernente l’obbligo del debitore di assicurare un soddisfacimento certo al creditore concordatario. L’intervento della novella di cui al d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. nella l. n. 132 del 2015, sembra avere riacceso i riflettori proprio sulla necessità di riconoscere una percentuale minima del venti per cento ai creditori chirografari, con una sorta di ritorno al passato. Ma tale intervento riguarda tutti i concordati? Ed interessa solo i creditori chirografari?

Il recente d.l. n. 83 del 2015 è, ancora una volta, intervenuto “a piedi uniti” sulle procedure concorsuali, in pendenza dei lavori di una Commissione ministeriale appositamente istituita ai fini di una riforma organica, quasi a ribadire, ove ce ne fosse ancora bisogno, che le riforme in Italia si possono fare solo ricorrendo alla decretazione d’urgenza. Uno dei temi più importanti affrontati dal decreto del Governo, poi convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, è quello dei contratti pendenti…

Quali sono i rapporti tra l'azione di risoluzione contrattuale e la procedura di concordato preventivo nei casi in cui il contratto sia stato eseguito da una sola delle parti e lo stesso non possa definirsi "pendente"? In particolare, il debitore proponente il concordato può, a seguito della risoluzione richiesta nei suoi confronti, essere condannato alla restituzione di un bene che fa parte integrante del piano proposto ai creditori? L’Autore del presente scritto, che trae spunto dalle vivaci discussioni tra professionisti e studiosi del diritto concorsuale che si tengono giornalmente sul newsgroup dell’OCI Receivership, sostiene che il bene resta in ogni caso acquisito al patrimonio concordatario, salvo che non si tratti di un immobile e la domanda di risoluzione sia stata anteriormente trascritta; ciò in quanto…

L’insolvenza delle società di calcio è tema attualissimo, basta pensare al recente fallimento del Parma Calcio. Il presente studio non si limita ad esaminare le conseguenze del fallimento di una società calcistica in un’ottica di interazione con le norme del diritto sportivo di settore, ma verifica la possibilità di prevenire l’insolvenza delle società in crisi attraverso lo strumento del concordato con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis l.f.

La mancanza di una normativa sulla crisi all’interno del gruppo di imprese non elimina la ricorrente urgenza di una strategia unitaria, per la necessità di abbinare alla ristrutturazione del debito una riorganizzazione societaria attuata mediante la fusione, tra le operazioni straordinarie possibili.

I concordati con continuità trovano nella fase esecutiva le maggiori criticità: per la difficoltà di monitoraggio da parte del commissario e del tribunale e i frequenti casi di inadempimento della proposta concordataria. Come anticipare i conflitti?

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