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Estensore: SIMONE R. - Presidente: SIMONE R.
STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI - CONCORDATO PREVENTIVO - OMOLOGAZIONE
Transazione fiscale - Sistematica evasione fiscale - Soddisfazione irrisoria del creditore pubblico - Abuso dello strumento - Insussistenza
Articoli interessati  ART. 88 (D.Lgs 14/2019)  
a cura di Kevin Silvestri (19-11-2024)

At.00125 - Tribunale di ANCONA del 01-02-2016

Autore: BARTOLINI A.; STELLUTI A.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE -
Contratto preliminare di vendita - Subentro del curatore ex art. 72 l.f. - Autorizzazione del giudice delegato - Cancellazione delle formalità pregiudizievoli ex art. 108, co. 2, l.f. - Ammissibilità.
a cura di Giacomo Maria Nonno (27-02-2016)

Mdc.00009 - Tribunale di PRATO del 26-10-2023

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - IN GENERE
Rapporti tra mediazione in materia bancaria e procedure di sovraindebitamento - Esperienza trasversale e competenze comuni agli Organismi ex art. 16 d.lgs. n. 28 del 2010 e agli OCC - Valorizzazione - Obiettivi e modalità di attuazione.
a cura di Redazione OCI (01-05-2024)

L’OCI ospita le opinioni, i brevi saggi ed i contributi di ricerca che i giuristi e gli economisti, osservatori dell’insolvenza, immettono nel dibattito scientifico e culturale promosso dall’associazione.

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Con il nuovo art.2929bis c.c. il creditore anteriore con un titolo esecutivo può procedere ad esecuzione sui beni oggetto di atti di alienazione o costitutivi di vincoli di indisponibilità su immobili o mobili registrati compiuti a titolo gratuito dal proprio debitore: superando la più tradizionale azione contro gli atti ed aggredendo direttamente i beni, il d.l. 27 giugno 2015, n.83 assicura una potente tutela del credito entro l’anno dalla trascrizione della formalità che si presume, fino a prova contraria, pregiudizievole.

In un periodo in cui il sistema bancario italiano si dimostra quanto mai fragile agli occhi dell’opinione pubblica occorre chiedersi se gli attuali strumenti forniti dal diritto penale siano in grado di apprestare una tutela realmente efficace dei risparmiatori e degli investitori non professionali. La risposta non è piacevole: la protezione offerta dai reati societari e bancari è quasi sempre riflessa e soggetta a notevoli difficoltà applicative, cosicché residua la tutela dei reati comuni e fallimentari, che intervengono sempre in fasi avanzate della compromissione dell’integrità degli operatori. Insomma, la scelta di non dotare il sistema di fattispecie di pericolo condanna l’intervento repressivo penale ad una desolante condizione di inefficacia…

Evolutosi in forme e direzioni delle quali, nell’immediato, sfugge, in parte, la razionalità e l’orientamento, il controllo valutario è diventato con il tempo, quasi inavvertitamente, presidio delle ragioni fiscali interne e di quelle antiriciclaggio. Progressivamente, i corrispondenti sistemi normativi si sono mescolati, vicendevolmente alimentati, scambiandosi nozioni, strumenti, in parte, obiettivi. Che questa sia una colpa, una sottile slealtà o un’inevitabile evoluzione nella ricerca comune delle diverse ragioni del sommerso è dissidio che non si aspira davvero di comporre.

Certo è che in un quadro esteso di economia sommersa nazionale che nessuno può quantificare, se non attraverso l’insostenibile gravosità del peso contributivo sostenuto da chi è visto ed esiste per il fisco (in luogo di chi da esso si nasconde), negare radicalmente le ragioni di dissuasione sottese alle forme di sorveglianza di quanto favorisce, obiettivamente, l’anonimato e non consente la tracciabilità appare posizione che sfugge il senso di realtà. Aderirvi importerebbe una sola conclusione: la semplice ed incondizionata resa alle capacità contenitive del mercato e dell’individuo. Sulle une sulle altre, si può nutrire qualche dubbio. E d’altro canto non completare, sia pure progressivamente, il cerchio della completa tracciabilità sarebbe chiaramente scelta antieconomica. Si vanificherebbero, con le fatiche, i costi sostenuti per costruire la rete.

Il tema investe, anche, i controlli relativi al contante.

Non vi è dubbio che la voluntary disclosure è, al fondo, anzitutto una manovra economica, volta a favorire la patrimonializzazione delle società e, ad un tempo, un’ultima possibilità di beneficiare di letture meno malevoli – in termini penali - delle originarie e nascoste allocazioni di risorse all’estero. Ma al di là del contingente, quando sarà studiata e comunicata in forme compiute, l’esperienza potrebbe offrire indicazioni preziose, anzitutto sul carattere seriale e multiforme dell’evasione e di quanto la favorisce.

Il tema del pagamento/soddisfacimento dei creditori è sempre stato uno degli aspetti caratterizzanti il concordato preventivo. Nel periodo ante riforma segnava una delle criticità della procedura minore, nel senso che una delle cause di non funzionamento era normalmente ricondotta proprio alla necessità del debitore di dovere assicurare il pagamento integrale dei creditori privilegiati ed una soglia alta di soddisfazione dei creditori chirografari. Nel periodo post riforma ha animato il dibattito dottrinario e giurisprudenziale sotto molteplici punti di vista: dalle questioni relative alla formazione delle classi (con tutti i problemi conseguenti al rispetto dell’ordine legittimo delle cause di prelazione) a quelle relative alla falcidia dei creditori privilegiati incapienti; dalla possibilità di dilazionare il pagamento dei creditori prelatizi alle problematiche relative all’uso della finanza esterna; senza dimenticare le altre questioni, quali ad es. quella riconnessa al necessario riconoscimento di una percentuale minima di soddisfacimento dei creditori chirografari e quella concernente l’obbligo del debitore di assicurare un soddisfacimento certo al creditore concordatario. L’intervento della novella di cui al d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. nella l. n. 132 del 2015, sembra avere riacceso i riflettori proprio sulla necessità di riconoscere una percentuale minima del venti per cento ai creditori chirografari, con una sorta di ritorno al passato. Ma tale intervento riguarda tutti i concordati? Ed interessa solo i creditori chirografari?

L’entrata in vigore dell’articolo 10 bis («Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale») della legge 27 luglio 2000, n. 212 («Disposizioni in materia di statuto dei diritti del Contribuente») e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 158 sulla «revisione del sistema sanzionatorio», in vigore dal 22 ottobre di quest’anno, rappresentano i momenti di maggior interesse penalistico del non agevole processo di attuazione della delega fiscale (legge 11 marzo 2014 n. 23). L’autore ci illustra dettagliatamente le nuove disposizioni non facendo mancare le proprie osservazioni critiche su un approdo che egli non esita a definire ingenuo: imponendosi per legge la rigorosa irrilevanza dell’infedeltà per evasione valutativa ed interpretativa si corre, infatti, il rischio di non contrastare comportamenti solo apparentemente abusivi, poco contenibili con reazioni amministrative, specie ove sostenuti da interessate letture alternative dei criteri che caratterizzano l'ordinamento tributario, ora rese prevalenti sul dato fattuale reale.

Correndo il rischio dell’ovvietà, si evade fiscalmente in quanto ci si sottrae all’adempimento di obblighi tributari, formali e sostanziali, connessi ai presupposti già sorti dell’imposizione. Quali situazioni di fatto, scaturigine dell’obbligazione tributaria, essi assumono importanza in quanto riconosciuti da norme tributarie, che, a loro volta, definiscono, tra l’altro, il soggetto passivo, l’imponibile, le aliquote, i criteri di classificazione, di imputazione, con le ulteriori forme e ogni altro contenuto di rilevanza giuridica. Al fondo, il punto focale sul quale l’attenzione degli esegeti e degli operatori rimarrà concentrata sarà sempre lo stesso: comprendere se la condotta del contribuente è stata funzionale a non far sorgere il presupposto di imposta ovvero a non far nascere ed ostacolare l’accertamento di un’obbligazione tributaria già sorta.

Il recente d.l. n. 83 del 2015 è, ancora una volta, intervenuto “a piedi uniti” sulle procedure concorsuali, in pendenza dei lavori di una Commissione ministeriale appositamente istituita ai fini di una riforma organica, quasi a ribadire, ove ce ne fosse ancora bisogno, che le riforme in Italia si possono fare solo ricorrendo alla decretazione d’urgenza. Uno dei temi più importanti affrontati dal decreto del Governo, poi convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, è quello dei contratti pendenti…

Osservatorio fiscale nelle procedure concorsuali presso il Tribunale fallimentare di Messina coordinato da Giuseppe Minutoli (Presidente di Sezione del Tribunale di Messina)

È noto a chiunque abbia un minimo di pratica nel settore delle procedure concorsuali che, per il curatore fallimentare, il periodo iniziale, immediatamente successivo all’accettazione dell’incarico, è caratterizzato da una molteplicità di adempimenti, di diversificata natura, ai quali egli è tenuto ad ottemperare - a volte con termini ristretti - e che sovente possono essere fondamentali per l’impostazione stessa e la positiva definizione della procedura concorsuale. Tra tali adempimenti, un ruolo primario svolgono quelli fiscali, che costituiscono sovente uno spauracchio o, comunque, un notevole impegno per qualsiasi curatore, pur nel frequente caso in cui egli sia un dottore commercialista ovvero si avvalga di un coadiutore esperto in materia o di un consulente contabile/tributario, per le responsabilità che sono connesse direttamente alla sua funzione. Di qui l’utilità del presente vademecum, che in grado di guidare il curatore non solo durante la fase iniziale, ma per tutta la procedura fallimentare.

L’azione di responsabilità del curatore nei confronti degli amministratori della società: criteri di imputazione della responsabilità e di determinazione del danno in presenza di un disordine nelle scritture contabili. Cass. S.U. 6 maggio 2015, n. 9100 e la composizione del contrasto giurisprudenziale sorto in seno alla Suprema Corte.

La mediazione in materia bancaria e finanziaria ed il sovraindebitamento sono destinati ad incrociarsi: per la comune finalità di composizione del conflitto di interessi tra debitore e creditore e poiché le situazioni di sovraindebitamento trovano, tra i principali interlocutori del debitore, proprio i creditori del mondo bancario e finanziario.

Quali sono i rapporti tra l'azione di risoluzione contrattuale e la procedura di concordato preventivo nei casi in cui il contratto sia stato eseguito da una sola delle parti e lo stesso non possa definirsi "pendente"? In particolare, il debitore proponente il concordato può, a seguito della risoluzione richiesta nei suoi confronti, essere condannato alla restituzione di un bene che fa parte integrante del piano proposto ai creditori? L’Autore del presente scritto, che trae spunto dalle vivaci discussioni tra professionisti e studiosi del diritto concorsuale che si tengono giornalmente sul newsgroup dell’OCI Receivership, sostiene che il bene resta in ogni caso acquisito al patrimonio concordatario, salvo che non si tratti di un immobile e la domanda di risoluzione sia stata anteriormente trascritta; ciò in quanto…

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