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Estensore: SIMONE R. - Presidente: SIMONE R.
STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI - CONCORDATO PREVENTIVO - OMOLOGAZIONE
Transazione fiscale - Sistematica evasione fiscale - Soddisfazione irrisoria del creditore pubblico - Abuso dello strumento - Insussistenza
Articoli interessati  ART. 88 (D.Lgs 14/2019)  
a cura di Kevin Silvestri (19-11-2024)

At.00125 - Tribunale di ANCONA del 01-02-2016

Autore: BARTOLINI A.; STELLUTI A.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE -
Contratto preliminare di vendita - Subentro del curatore ex art. 72 l.f. - Autorizzazione del giudice delegato - Cancellazione delle formalità pregiudizievoli ex art. 108, co. 2, l.f. - Ammissibilità.
a cura di Giacomo Maria Nonno (27-02-2016)

Mdc.00009 - Tribunale di PRATO del 26-10-2023

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - IN GENERE
Rapporti tra mediazione in materia bancaria e procedure di sovraindebitamento - Esperienza trasversale e competenze comuni agli Organismi ex art. 16 d.lgs. n. 28 del 2010 e agli OCC - Valorizzazione - Obiettivi e modalità di attuazione.
a cura di Redazione OCI (01-05-2024)

L’OCI ospita le opinioni, i brevi saggi ed i contributi di ricerca che i giuristi e gli economisti, osservatori dell’insolvenza, immettono nel dibattito scientifico e culturale promosso dall’associazione.

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La Prima Sezione civile della S. Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria 15 dicembre 2011, n. 27063, accogliendo finalmente un auspicio formulato da più parti, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per consentirgli di valutare l’opportunità di sottoporre all’esame delle Sezioni Unite alcune questioni in tema di esercizio del potere di sindacato del Tribunale nel giudizio di omologazione del concordato preventivo in ordine al profilo della fattibilità, avendo registrato su questa problematica un contrasto interpretativo interno alla medesima Prima Sezione.
Il Presidente ha fissato per il 20 novembre 2012 l’udienza in cui le SS.UU. si pronunceranno.

“Avvolta per decenni nelle nebbie dell’art. 111 ancien règime, la prededuzione venne alla luce del sole col riformato art. 111 e, sul carro alato del binomio “in occasione o in funzione”, cominciò a volare alto, così alto da rischiare la sorte di Icaro.

Riportata sulla terra dall’art. 182-quater, nell’anno di grazia 2013 è destinata a vivere una nuova stagione, difficile dire se primavera o autunno.

Cerchiamo di scrutare il futuro di questa affascinante, quanto sfuggente novella figlia di Dedalo.”

Una inedita riflessione sulla meritevolezza degli atti di destinazione di cui all’art. 2645-ter codice civile quando correlati ad una procedura di concordato preventivo: si potrebbe distinguere tra atti di destinazione preventivi (costituiti dal debitore sui propri beni al fine di preservarli indenni prima del deposito della domanda) ed atti di supporto (stipulati da terzi per offrire nuova finanza ovvero garanzie in aiuto al piano del debitore concordatario).

Lo studio analizza la recente giurisprudenza in tema di ammissione al passivo e risoluzione del contratto nelle procedure concorsuali. Ripercorre inoltre l’evoluzione dall’inquadramento tradizionale (leasing di godimento e traslativo) alle prospettive che oggi si possono intravedere in ragione dell’accentuata natura “finanziaria” del leasing, impressa dalla norma fallimentare.

Può esservi una contraddizione tra l’affermare che l’azione revocatoria fallimentare ha natura redistributiva, funzione reintegrativa del patrimonio del fallito ed il sostenere che il debito restitutorio del revocato è un debito di valuta. Una sola delle due proposizioni è corretta con riferimento alla medesima fattispecie. L’altra, quale che si voglia scegliere a livello di opzione interpretativa, rimane disarmonica rispetto alla proposizione contraria. Questo contrasto logico-giuridico emerge da alcune recenti sentenze della Cassazione, di cui potrebbe essere auspicabile l’armonizzazione.

Una giungla di p.e.c. e il trionfo della scansione digitale: cosi' appare, ad uno sguardo di insieme, il corposo pacchetto di norme concorsuali rivoluzionate dall'inarrestabile trend della giustizia telematica.

Ed e' in quella giungla che occorre districarsi, per mettere a fuoco i nuovi adempimenti richiesti a curatori falimentari e commissari giudiziali; ma anche, e forse con un certo scollamento dalla realta' del Paese, ai terzi che intendano far valere i loro diritti in sede concorsuale.

La revocatoria delle rimesse bancarie è scomparsa, secondo i più, con la riforma fallimentare del 2005 e non se ne occupano più né i curatori, né la dottrina nè la giurisprudenza. Pochissime sono le sentenze che hanno trattato la problematica, proprio in funzione, a nostro avviso, di questo atteggiamento preconcetto. Si tratta di una interpretazione sbagliata e in questo approfondimento cerchiamo di dimostrarlo.

In un sistema nel quale il titolo esecutivo è unico fondamento di legittimità dell’esecuzione, la giurisprudenza ha sempre preteso che esso dovesse esistere già nel momento in cui l’esecuzione inizia e mantenersi per tutta la sua durata sino alla sua positiva conclusione. Il venir meno del titolo comporta in genere la caducazione degli atti esecutivi compiuti. Il titolo esecutivo, infatti, giustifica non soltanto il compimento, ma anche la permanenza in vita degli atti di esecuzione posti in essere. L’esecuzione forzata è però profondamente cambiata: l’accesso al processo esecutivo è stato anticipato e facilitato, ma i titoli in base ai quali l’esecuzione può essere intrapresa risulteranno meno stabili, e più effimeri...

Le Sezioni Unite, con intervento sensibilmente innovativo, hanno affermato il principio per cui il contenuto del titolo esecutivo giudiziale non va limitato a quanto risultante dal documento che contiene l’atto, ma deve estendersi fino a ricomprendere ciò che sia desumibile in via interpretativa attraverso l’esame, nel contraddittorio delle parti, degli elementi del processo in cui la pronuncia si è formata. La decisione prende certamente spunto dalla necessità di ampliare le maglie interpretative, come conseguenza del proliferare normativo di modalità sempre più rapide e sommarie di decisione, da cui inevitabilmente deriva la formazione di titoli talora solo apparentemente incompleti. Essa, oltre ad imporre aggiornate valutazioni tecniche rispetto al concetto di “certezza” del titolo, così come una parziale rivisitazione della funzione processuale del precetto, suscita peraltro riflessioni sui principi sottostanti alla scelta interpretativa attuata la quale, pur nei suoi tratti inevitabilmente ideologici va riportata al connubio, di matrice costituzionale, tra l’esigenza di garanzia della buona fede nei rapporti processuali, con l’efficiente tutela del credito quale ricaduta concreta del principio di ragionevole durata.

Le Sezioni Unite, con intervento sensibilmente innovativo, hanno affermato il principio per cui il contenuto del titolo esecutivo giudiziale non va limitato a quanto risultante dal documento che contiene l’atto, ma deve estendersi fino a ricomprendere ciò che sia desumibile in via interpretativa attraverso l’esame, nel contraddittorio delle parti, degli elementi del processo in cui la pronuncia si è formata. La decisione prende certamente spunto dalla necessità di ampliare le maglie interpretative, come conseguenza del proliferare normativo di modalità sempre più rapide e sommarie di decisione, da cui inevitabilmente deriva la formazione di titoli talora solo apparentemente incompleti. Essa, oltre ad imporre aggiornate valutazioni tecniche rispetto al concetto di “certezza” del titolo, così come una parziale rivisitazione della funzione processuale del precetto, suscita peraltro riflessioni sui principi sottostanti alla scelta interpretativa attuata la quale, pur nei suoi tratti inevitabilmente ideologici va riportata al connubio, di matrice costituzionale, tra l’esigenza di garanzia della buona fede nei rapporti processuali, con l’efficiente tutela del credito quale ricaduta concreta del principio di ragionevole durata.

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