La convenzione di moratoria, timidamente affacciatasi nell’ultimo tratto di vigore della legge fallimentare, trova nuova linfa nel Codice della crisi, non solo perché destinataria di una norma appositamente dedicata alla sua disciplina (art. 62 CCII), ma soprattutto per l’inquadramento sistematico che, da un lato, la riconduce alla nozione di strumento di regolazione della crisi (art. 2, lett. m-bis CCII) e, dall’altro lato, la inserisce quale possibile epilogo della composizione negoziata della crisi.
Le innovazioni che connotano la nuova disciplina dell’istituto – densa di spunti operativi e di questioni pratiche che i giudici saranno chiamati a dirimere - ne evidenziano la peculiare duttilità quale possibile strumento non solo idoneo a disciplinare gli effetti provvisori della crisi, ma anche potenzialmente risolutivo di quest’ultima. Sono, poi, tutti da esplorare i rapporti con l’art. 54 CCII – e la possibile regolazione negoziale degli effetti protettivi sul patrimonio del debitore - anche alla luce della conformazione assunta dalle misure protettive una volta venuto meno, con la riforma concorsuale, l’automatic stay così come conosciuto nel vigore dell’art. 168 l.fall.
Riferimenti normativi
Art. 62 CCII
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