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Estensore: FILOCAMO F.S. - Presidente: FABRIZIO S.R.
PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
Domanda - Deposito tramite l'assistenza legale di un difensore e non tramite un OCC - Inammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Articoli interessati  ART. 68 (D.Lgs 14/2019)  ART. 69 (D.Lgs 14/2019)  
a cura di Redazione OCI (19-03-2023)

At.00125 - Tribunale di ANCONA del 01-02-2016

Autore: BARTOLINI A.; STELLUTI A.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE -
Contratto preliminare di vendita - Subentro del curatore ex art. 72 l.f. - Autorizzazione del giudice delegato - Cancellazione delle formalità pregiudizievoli ex art. 108, co. 2, l.f. - Ammissibilità.
a cura di Giacomo Maria Nonno (27-02-2016)

Mdc.00008 - Tribunale di PRATO del 06-12-2022

Autore: BROGI R.-BRUNO S.-CAPANNA E.
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE - VENDITA DEI BENI - IN GENERE
Vendite concorsuali - Conformità dei beni alle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro - Linee guida per i curatori.
STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI - CONCORDATO PREVENTIVO CON LIQUIDAZIONE DEI BENI
Vendite concorsuali - Normative in materia di sicurezza del lavoro - Indicazioni ai liquidatori giudiziali.
STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI - CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE
Verifiche del commissario giudiziale ex art. 105 CCII - Normative in materia di sicurezza del lavoro - Indicazioni.
a cura di Redazione OCI (07-12-2022)
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Curriculum di Andrea Maria Azzaro (Ordinario di diritto privato presso l’Università San Raffaele di Roma) e Paolo Bastia (Ordinario di economia aziendale presso l’Università di Bologna)

La necessaria convivenza, nelle procedure che prevedono la continuità aziendale, della disciplina dell’”impresa individuale” con le regole che pretendono di trasporre sul piano giuridico un fenomeno che vive come entità economica unitaria, pone rilevanti problemi interpretativi, che sorgono dalla esigenza di conciliare la tutela dei creditori delle singole aziende con l’interesse a recuperare in sede concorsuale le sinergie infragruppo nell’ambito di una complessa “operazione economica”.

Più abbordabile si presenta, ma solo apparentemente, il tema della liquidazione giudiziale di gruppo, retta dal principio base del “coordinamento degli attivi” in favore dei creditori, giacché occorre verificare come in concreto possa svolgersi una procedura che sconta in nuce il possibile contrasto sull’interesse alla “migliore soddisfazione” di tutti e ciascuno dei creditori delle imprese avvinte alla procedura unitaria.

Un problema destinato ad accentuarsi ove si ritenga applicabile anche alla liquidazione giudiziale di gruppo il concordato come forma di chiusura della procedura, dovendo in tal caso individuarsi i limiti in cui possa rilevare l’interesse del soggetto che propone il concordato.

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