La dottrina e la pratica operativa hanno spesso trascurato il disposto dell’art. 41, comma 5, l.fall., per il quale l’attività di vigilanza e controllo è di competenza non solo del collegio, ma anche di ogni singolo componente del comitato dei creditori. Il contributo focalizza l’attenzione su tale aspetto del funzionamento del comitato, al fine di orientare le potenziali divergenze a riguardo ed incentivare l’attività di vigilanza e controllo esercitabile dal singolo componente; la quale ultima, senza la necessaria operatività di un’azione collegiale, risulta certamente più fluida e meno complessa nella sua esecuzione.
Articoli della legge fallimentare interessati: ART. 41 (l.f.)
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