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Estensore: DI ROSA J. - Presidente: CORBI C.
STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI - IN GENERE
Domanda di accesso depositata dagli amministratori - Successiva revoca - Approvazione del tribunale delle imprese - Verifica dell'esistenza di una giusta causa - Controllo intrinseco - Necessità.
Articoli interessati  ART. 120bis (D.Lgs 14/2019)  
a cura di Redazione OCI (26-05-2023)

At.00125 - Tribunale di ANCONA del 01-02-2016

Autore: BARTOLINI A.; STELLUTI A.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE -
Contratto preliminare di vendita - Subentro del curatore ex art. 72 l.f. - Autorizzazione del giudice delegato - Cancellazione delle formalità pregiudizievoli ex art. 108, co. 2, l.f. - Ammissibilità.
a cura di Giacomo Maria Nonno (27-02-2016)

Mdc.00008 - Tribunale di PRATO del 06-12-2022

Autore: BROGI R.-BRUNO S.-CAPANNA E.
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE - VENDITA DEI BENI - IN GENERE
Vendite concorsuali - Conformità dei beni alle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro - Linee guida per i curatori.
STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI - CONCORDATO PREVENTIVO CON LIQUIDAZIONE DEI BENI
Vendite concorsuali - Normative in materia di sicurezza del lavoro - Indicazioni ai liquidatori giudiziali.
STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI - CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE
Verifiche del commissario giudiziale ex art. 105 CCII - Normative in materia di sicurezza del lavoro - Indicazioni.
a cura di Redazione OCI (07-12-2022)
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Superato il lockdown imposto dall’emergenza virale, nonostante (e forse anche per) le protezioni riconosciute dal D.L. n. 23/2020 a tutti gli imprenditori, nessuno escluso, tra qualche mese è facilmente prevedibile una crescita esponenziale delle situazioni di crisi o insolvenza delle imprese.

Lo slittamento dell’entrata in vigore del CCII al 1°.09.2021 lascerà quindi l’onere del governo di queste prossime situazioni all’attuale legge fallimentare, pur rinnovata dall’intervento riformatore del D. Lgs. n. 5/2006 e successive modifiche.

 Questa prevede procedure (fallimento e concordato preventivo, soprattutto) che, al di là della loro efficienza in termini di recovery ratio, da un lato hanno meccanismi di funzionamento farraginosi e onerosi per il sistema giudiziario, oltre che per i creditori, ovvero, da un altro lato, richiedono, per il loro successo, lunghe e alle volte estenuanti trattative senza un’adeguata protezione del patrimonio dell’imprenditore (accordo di ristrutturazione dei debiti).

Sembra quindi utile immaginare una procedura che condivida dell’ARD la snellezza ma senza la necessità di giungere alle soglie del tribunale solo dopo avere esaurito il percorso di contrattazione con i creditori, con una gestione della fase giudiziaria limitata agli essenziali controlli di legalità e complessivamente meno onerosa, per uffici, debitore e, quindi, massa dei creditori, rispetto all’attuale ARD e, soprattutto, al concordato preventivo.

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