Lo scritto esamina con taglio interdisciplinare le sfide, innanzi tutto culturali, che i sistemi e le procedure di allerta prefigurati dal Codice della crisi pongono ad interpreti e operatori della crisi. L’analisi muove dalle ragioni ispiratrici e dagli obiettivi applicativi dei nuovi istituti, coordinando la relativa disciplina alle regole societarie già in vigore dallo scorso anno. In particolare si concentra l’attenzione sui nuovi poteri ad esercizio doverosi attribuiti all’organo di controllo interno e al revisore esterno, dal marzo del 2019, in ordine alla verifica dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa e alla interlocuzione dialettica con l’organo amministrativo sull’emersione di fondati indizi della crisi, nonché dei relativi corollari, opportunamente rinviati alla primavera del 2021, in punto di attivazione degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale (primo tra tutti, la procedura di composizione assistita davanti ai collegi che saranno istituiti presso le Camere di commercio). In questa prospettiva si sottolinea l’esigenza, da un lato, di un’applicazione virtuosamente duttile delle nuove regole, che consenta di evitare approcci burocratici che finirebbero per tradire gli obiettivi di fondo della riforma e di prevenire i rischi di indebite derive giustizialiste; e, dall’altro, di una pianificazione finanziaria in grado di considerare in via anticipata l’eventuale degrado degli equilibri patrimoniali e finanziari prospettici, pervenendo ad un numero selezionato di indicatori che possano inequivocabilmente segnalare la sopravvenuta insostenibilità finanziaria dell’iniziativa imprenditoriale. L’ultimo paragrafo è dedicato ad un primo esame delle ricadute sulla nostra materia delle drammatiche conseguenze della pandemia in corso, suggerendo alcune ipotesi di intervento emergenziale che vanno ben oltre il semplice rinvio dell’entrata in vigore delle misure di allerta al 15 febbraio 2021, disposto dall’art. 11 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9, misura certamente necessaria, ma altrettanto evidentemente insufficiente.
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