Con l’apertura della liquidazione giudiziale i rapporti di lavoro, qualora non sia disposto l’esercizio provvisorio di impresa, restano sospesi, ma ciò non necessariamente significa che l’azienda sia dissolta o non possa trovare una collocazione utile sul mercato. Si pone tuttavia il problema, in tale fase, di assicurare sostegno al reddito dei dipendenti, perché è evidente l’impossibilità di mantenerli in forza, così assicurando la salvaguardia dell’assetto organizzativo aziendale preeesistente, ma senza le entrate necessarie alle loro esigenze vitali. La proposta della Commissione Rordorf, prendendo atto dell’inapplicabilità a tali casi della C.I.G.S. per crisi di cui all’art. 22 lett b) d. lgs. 148/2015, aveva tentato di introdurre una misura strutturale in tal senso, a costi nulli in caso di dissoluzione definitiva dell’azienda ed utile, negli altri casi, ad assicurare il recupero della stessa. Il tutto con beneficio complessivo per il sistema economico delle piccole e medie imprese ed al contempo coordinando le misure adottate con la neo-introdotta disciplina civilistica degli effetti della liquidazione sui rapporti di lavoro pendenti. Il Codice della Crisi ha inopportunamente rinunciato a tale disciplina di sostegno al reddito, omettendo altresì, con effetti finali di irrazionalità del sistema, di coordinare la modificazione in tal senso operata sulla proposta della Commissione con la nuova disciplina civilistica, rimasta sostanzialmente inalterata.
Per scaricare l'intero articolo clicca qui