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Estensore: SGROI S.
PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
Piano di ristrutturazione del consumatore - Qualifica di consumatore – Fideiussore - Requisiti - Fattispecie.
a cura di Lucia Fantozzi (02-04-2024)

At.00125 - Tribunale di ANCONA del 01-02-2016

Autore: BARTOLINI A.; STELLUTI A.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE -
Contratto preliminare di vendita - Subentro del curatore ex art. 72 l.f. - Autorizzazione del giudice delegato - Cancellazione delle formalità pregiudizievoli ex art. 108, co. 2, l.f. - Ammissibilità.
a cura di Giacomo Maria Nonno (27-02-2016)

Mdc.00009 - Tribunale di PRATO del 26-10-2023

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - IN GENERE
Rapporti tra mediazione in materia bancaria e procedure di sovraindebitamento - Esperienza trasversale e competenze comuni agli Organismi ex art. 16 d.lgs. n. 28 del 2010 e agli OCC - Valorizzazione - Obiettivi e modalità di attuazione.
a cura di Redazione OCI (28-10-2023)
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Nel contributo si analizza il fenomeno del lobbying, nell’ambito del moderno Stato di democrazia pluralista, ricorrendo alla metafora del rapporto “creditore-debitore”. In particolare – premessa la espansione delle relazioni lobbistiche, che innervano le Istituzioni ed influenzano i processi decisionali politici pubblici – l’Autore si interroga sulla sussistenza di un vincolo “fiduciario” fra il titolare dell’interesse ed il suo rappresentante (i.e. il lobbista) analogo a quello che lega l’elettore “creditore” all’eletto “debitore”. A tal fine l’Autore sintetizza le modalità di regolamentazione del lobbying: negli USA e nella UE – ove tale fenomeno è ritenuto elemento fisiologicamente connesso alla attività del decisore politico e, pertanto, formalmente acquisito all’ordinamento giuridico-istituzionale – ed in Italia ove, invece, persiste una certa resistenza alla normativizzazione dei cd. gruppi di pressione; con l’unica eccezione delle procedure di “registrazione” attuate in alcune sedi ministeriali (i.e. MISE, MIPAAFT e MATTM) e dalla Camera dei deputati – oltreché da alcune Regioni – finalizzate a rendere quanto più trasparente possibile il procedimento di selezione, elaborazione e adozione delle politiche pubbliche. La conclusione della breve analisi induce a ritenere che proprio il rapporto fra portatore di interesse e gruppo di pressione sia assimilabile a quello fra creditore e debitore – perlomeno in un sistema democratico-parlamentare – molto più di quanto non lo sia quello fra elettore ed eletto: il lobbista si impegna infatti a patrocinare l’interesse portato nel rispetto dei contenuti indicati dal rappresentato – ancorché con libertà di modi e forme di relazione politica – e non anche a riformularli in termini di “bene comune” o “collettivo”. Da qui, pertanto, la stringente esigenza di una organica legislazione in materia, urgente anche in Italia.

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