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Estensore: DI ROSA J. - Presidente: CORBI C.
STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI - IN GENERE
Domanda di accesso depositata dagli amministratori - Successiva revoca - Approvazione del tribunale delle imprese - Verifica dell'esistenza di una giusta causa - Controllo intrinseco - Necessità.
Articoli interessati  ART. 120bis (D.Lgs 14/2019)  
a cura di Redazione OCI (26-05-2023)

At.00125 - Tribunale di ANCONA del 01-02-2016

Autore: BARTOLINI A.; STELLUTI A.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE -
Contratto preliminare di vendita - Subentro del curatore ex art. 72 l.f. - Autorizzazione del giudice delegato - Cancellazione delle formalità pregiudizievoli ex art. 108, co. 2, l.f. - Ammissibilità.
a cura di Giacomo Maria Nonno (27-02-2016)

Mdc.00008 - Tribunale di PRATO del 06-12-2022

Autore: BROGI R.-BRUNO S.-CAPANNA E.
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE - VENDITA DEI BENI - IN GENERE
Vendite concorsuali - Conformità dei beni alle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro - Linee guida per i curatori.
STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI - CONCORDATO PREVENTIVO CON LIQUIDAZIONE DEI BENI
Vendite concorsuali - Normative in materia di sicurezza del lavoro - Indicazioni ai liquidatori giudiziali.
STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI - CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE
Verifiche del commissario giudiziale ex art. 105 CCII - Normative in materia di sicurezza del lavoro - Indicazioni.
a cura di Redazione OCI (07-12-2022)
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Mentre è già in gestazione l’ennesima decretazione d’urgenza che ritoccherà, ancora una volta, la materia concorsuale, gli interpreti sono alle prese con il nuovo modello di concordato preventivo emerso dalla riforma dell’ultima ora, e in particolare con le nuove figure del concordato “con riserva” e “con continuità”. Una lettura a tutto tondo delle novità lascia trasparire una diversa versione della “fattibilità”...

Mentre è già in gestazione l’ennesima decretazione d’urgenza che ritoccherà, ancora una volta, la materia concorsuale, gli interpreti sono alle prese con il nuovo modello di concordato preventivo emerso dalla riforma dell’ultima ora, e in particolare con le nuove figure del concordato “con riserva” e “con continuità”. Una lettura a tutto tondo delle novità lascia trasparire una diversa versione della “fattibilità”, sinora letta (solo) come presupposto per l’ammissione del concordato, ma che ora esprime, ex latere legislatoris, una precisa e radicale volontà di incentivare, sostenere e proteggere il percorso concordatario, anche a scapito dei diritti dei creditori. Si assiste, così, alla proliferazione di prededuzioni ed esenzioni, e al puntellamento di quella rete protettiva già intessuta attorno al concordato; con una significativa dilatazione dello spazio temporale entro cui il debitore può progettare, predisporre e completare il piano concordatario, mettendo in standby (talora retroattivamente, come per le ipoteche giudiziali) prelazioni e diritti di azione, esecutiva e cautelare, dell’intero ceto creditorio. Il tutto sotto il controllo di un tribunale da subito chiamato a continue interlocuzioni di merito – per l’autorizzazione di atti urgenti di straordinaria amministrazione, finanziamenti di ogni tipo, e addirittura, nel concordato con continuità, il pagamento di crediti anteriori – tutte costantemente veicolate da apposite (e numerosissime) attestazioni, rese da un professionista designato dal debitore, ma ora necessariamente indipendente, e soprattutto allertato dalle sanzioni penali che lo investono, in caso di falsità od omissioni nelle attestazioni rese. Una sorta di ibrido, a metà strada tra il consulente di parte e il perito d’ufficio, destinato a supportare, sotto il profilo tecnico, le innumerevoli decisioni di merito che il tribunale (ad onta di diverse letture idiosincratiche) è chiamato ad assumere nel nuovo concordato.

Articoli della legge fallimentare interessati: ART. 111 (l.f.), ART. 162 (l.f.), ART. 182quater (l.f.)

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