Il decreto-legge “Sviluppo” 83/2012 e la legge di conversione 134/2012 contengono delle ragguardevoli novità in tema di disciplina delle crisi d’impresa.
Crisi e sviluppo parrebbero porsi come termini e concetti antinomici, ma subito va sgomberato il campo dal sospetto dell’eterodossia delle misure sulla crisi d’impresa rispetto al contesto normativo. Il tratto che qualifica, davvero, l’art. 33 del d.l. (nella versione modificata con la legge di conversione) è rappresentato dalla dichiarata opzione di agevolare le imprese nell’uscita dalla crisi premiando soluzioni nelle quali un valore è rappresentato dalla continuità aziendale.
Ora non è seriamente sostenibile che tutte e proprio tutte le nuove disposizioni siano orientate ad assecondare un’impresa in crisi che voglia proseguire l’attività ma il leit-motiv è, senza dubbio alcuno, questo.
La circostanza che si sia voluto premere l’acceleratore sulla soluzione delle crisi incentivando il ricorso al concordato preventivo è un dato di fatto, non un giudizio di valore (cioè sulla preferibilità di tale strumento). La stessa opzione che premia la continuità aziendale non è scevra da rischi anche seri, visto che nella maggior parte dei casi questa continuità è assicurata da apporti finanziari che venendo a fruire (giustamente) del vantaggio della prededuzione possono ben erodere ulteriormente le aspettative dei creditori pregressi. Soprattutto in un momento di gravissima crisi macroeconomica le prospettive dichiarate nella proposta possono risultare velleitarie e tali da indurre i creditori, specie quelli meno attrezzati, a sentirsi più al sicuro nel riparo della procedura fallimentare. Tanto che, non a caso, il legislatore ha perciò inciso sul modo di espressione del voto proprio per rendere i creditori apatici l’ago della bilancia col metodo del silenzio assenso.
Nel contesto di un dichiarato favor concordatario, la norma-manifesto di quest’ultimo intervento estivo del legislatore è certamente rappresentata dall’addenda del 6° co. innestata nell’art. 161 l.fall., là dove si consente che l’imprenditore depositi il ricorso contenente la domanda di concordato preventivo, riservandosi di presentare il piano, la proposta e la documentazione in un termine fissato dal giudice.
Articoli della legge fallimentare interessati: ART. 160 (l.f.), ART. 161 (l.f.), ART. 168 (l.f.)
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