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Estensore: ATZORI M. - Presidente: ATZORI M.
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO - IN GENERE
Durata minima della procedura - Termine di tre anni per conseguire l'esdebitazione - Rilevanza - Ragioni.
Articoli interessati  ART. 270 (D.Lgs 14/2019)  ART. 282 (D.Lgs 14/2019)  
a cura di Raffaella Brogi (15-09-2023)

At.00125 - Tribunale di ANCONA del 01-02-2016

Autore: BARTOLINI A.; STELLUTI A.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE -
Contratto preliminare di vendita - Subentro del curatore ex art. 72 l.f. - Autorizzazione del giudice delegato - Cancellazione delle formalità pregiudizievoli ex art. 108, co. 2, l.f. - Ammissibilità.
a cura di Giacomo Maria Nonno (27-02-2016)

Mdc.00008 - Tribunale di PRATO del 06-12-2022

Autore: BROGI R.-BRUNO S.-CAPANNA E.
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE - VENDITA DEI BENI - IN GENERE
Vendite concorsuali - Conformità dei beni alle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro - Linee guida per i curatori.
STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI - CONCORDATO PREVENTIVO CON LIQUIDAZIONE DEI BENI
Vendite concorsuali - Normative in materia di sicurezza del lavoro - Indicazioni ai liquidatori giudiziali.
STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI - CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE
Verifiche del commissario giudiziale ex art. 105 CCII - Normative in materia di sicurezza del lavoro - Indicazioni.
a cura di Redazione OCI (07-12-2022)
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Ancorché l’attività amministrativa del liquidatore giudiziale appaia relativamente semplice, esplicandosi nella contabilità delle entrate e delle uscite e nella redazione di un rendiconto finale per il piano di riparto, da redigersi secondo i principi di cui agli artt. 110 e segg. della L.F., la necessità che il liquidatore giudiziale periodicamente fornisca al commissario giudiziale un rapporto semestrale e il conto della sua gestione, fa si che tale documento si ponga come strumento funzionale a consentire all’organo di vigilanza la dovuta sorveglianza circa l’effettivo adempimento del concordato. In tal senso si percepisce in maniera chiara come tale rapporto riepilogativo debba necessariamente essere funzionale ad una valutazione prognostica del risultato finale della liquidazione, tanto ai fini della verifica del rispetto della soglia minima del 20% per il soddisfo dei creditori chirografari che per l’informativa che lo stesso commissario è comunque tenuto a fare con la sua trasmissione ai creditori ex art. 182, comma 6, L.F., onde dare loro precisa contezza circa l’effettiva possibilità di adempimento della proposta concordataria e la facoltà di esercizio delle prerogative di cui al successivo art. 186 L.F.

Articoli della legge fallimentare interessati: ART. 182 (l.f.), ART. 186 (l.f.)

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