Il commento parte dall'esame dei principi elaborati in materia contrattuale circa l'utilizzo delle criptovalute e verifica la possibilità di utilizzare i criteri elaborati in quel settore anche in campo societario, nonchè i limiti del loro utilizzo.
L'omologazione dei verbali assembleari presenta caratteristiche diverse rispetto al ricevimento di un atto notarile di trasferimento con il quale si fa ricorso alle criptovalute come mezzo di pagamento. I dubbi sollevati in ambito contrattuale - ma che non impediscono, a rigore, la stipula dell'atto - potrebbero impedire l'omologazione del verbale societario.
In campo societario, al fine di non creare un “capitale apparente", esigenza che è stata posta in rilievo in ambito contrattuale dal Consiglio Nazionale del Notariato, potrebbe essere utile, anche ai fini di rispettare il principio dell'integrità del capitale sociale, richiedere la presenza di una relazione di stima e di una polizza o fidejussione nel caso di conferimento di criptovaluta. Prescindendo dalle discussioni circa la loro natura giuridica: come se si trattasse di un conferimento di beni in natura o di crediti.
Il decreto del Tribunale di Brescia nega l'omologazione del verbale societario sulla base di criteri legati alla particolare criptovaluta utilizzata, ma in realtà fa riferimento a una critica alla relazione di stima prodotta, critica non sufficientemente approfondita.
Comunque i dubbi sul conferimento societario utilizzando quella determinata criptovaluta potrebbero estendersi all'utilizzo di ogni criptovaluta, tale essendo le incertezze presenti circa questo strumento che crea "apparenza".
Le esigenze di tutela dei creditori sociali, che il decreto del Tribunale di Brescia pone in evidenza, in termini generali come possibile pregiudizio, possono trovare risposta proprio in un accorto utilizzo congiunto della relazione di stima e della polizza o fidejussione.
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