Le proposte concordatarie, quali atti tra vivi aventi contenuto patrimoniale, devono rispettare un quadro di legittimità sostanziale desumibile sia dalle norme generali sui contratti, sia, sotto il profilo informativo, dalle regole proprie delle procedure di concordato.
Va poi verificato se il sistema esecutivo imponga limiti di legittimità economica rispetto ai valori offerti per la soddisfazione dei crediti nei concordati, nonché il rapporto esistente con le valutazioni di convenienza. Lo studio analizza in dettaglio tali aspetti, concludendo che i concordati devono rispettare, sotto il profilo della legittimità sostanziale, il limite della non manifesta irragionevolezza rispetto ai valori di mercato, con profilo la cui violazione può essere dedotta in sede di opposizione all'omologazione, mentre ogni diversa valutazione pertiene all'ambito della convenienza e spetta, per scelta di diritto positivo innestata in ragioni economiche discrezionalmente valutate dal legislatore, esclusivamente ai creditori.
Articoli della legge fallimentare interessati: ART. 124 (l.f.), ART. 160 (l.f.)
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