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Estensore: SGROI S.
PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
Piano di ristrutturazione del consumatore - Qualifica di consumatore – Fideiussore - Requisiti - Fattispecie.
a cura di Lucia Fantozzi (02-04-2024)

At.00125 - Tribunale di ANCONA del 01-02-2016

Autore: BARTOLINI A.; STELLUTI A.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE -
Contratto preliminare di vendita - Subentro del curatore ex art. 72 l.f. - Autorizzazione del giudice delegato - Cancellazione delle formalità pregiudizievoli ex art. 108, co. 2, l.f. - Ammissibilità.
a cura di Giacomo Maria Nonno (27-02-2016)

Mdc.00009 - Tribunale di PRATO del 26-10-2023

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - IN GENERE
Rapporti tra mediazione in materia bancaria e procedure di sovraindebitamento - Esperienza trasversale e competenze comuni agli Organismi ex art. 16 d.lgs. n. 28 del 2010 e agli OCC - Valorizzazione - Obiettivi e modalità di attuazione.
a cura di Redazione OCI (28-10-2023)
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Quando si decise – art. 3 del decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 2 dicembre 2005 – di abbandonare il sistema delle concessioni alle banche per la concentrazione in mano pubblica (51% Agenzia delle Entrate e 49% Inps) dell’attività di riscossione dei tributi, si creò un Mostro onnivoro. Molti lo capirono immediatamente. Ma davanti ai Mostri si tace, per paura, e così tutti hanno taciuto. Non facciamone loro una colpa. I Mostri si esorcizzano anche fingendo che non esistono.”

Quando si decise – art. 3 del decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 2 dicembre 2005 – di abbandonare il sistema delle concessioni alle banche per la concentrazione in mano pubblica (51% Agenzia delle Entrate e 49% Inps) dell’attività di riscossione dei tributi, si creò un Mostro onnivoro. Molti lo capirono immediatamente. Ma davanti ai Mostri si tace, per paura, e così tutti hanno taciuto. Non facciamone loro una colpa. I Mostri si esorcizzano anche fingendo che non esistono.

La tecnica fondamentale cui Equitalia s’è immediatamente ispirata è stata quella della distinzione tra titolarità del rapporto e del credito e esercizio dell’azione esecutiva. Una riedizione in giuridichese del vecchio gioco delle tre carte. Equitalia agisce in forza di un titolo esecutivo che le viene somministrato dall’amministrazione, ma non può interessarsi delle sue vicende: semel titulus, semper titulus. Se la cartella viene annullata da un giudice, se la sentenza viene riformata o cassata, se il debito viene pagato, se il debito non è mai esistito ad Equitalia semplicemente non interessa: non è lei la titolare del rapporto. Se l’esecutato produce il provvedimento che annulla il titolo, ad Equitalia semplicemente non interessa: è soltanto l’amministrazione che può invitarla a desistere dall’azione esecutiva. Equitalia è un terminator, e l’unica regola che conosce è quella dell’esazione. Esigere sino in fondo. Ad ogni costo, specie se sono gli altri a sostenerlo. A che titolo, è un problema di secondo piano.

L’altra tecnica fondamentale è stata quella del mancato rispetto delle norme e garanzie processuali: tutte, senza odiose e ingiustificabili eccezioni. In particolare, il soggetto passivo dell’esecuzione non viene informato dell’attività compiuta sui suoi beni, in ragione del semper titulus. Si è così rapidamente allungata la fila dolente dei patres familias che, in occasione della classica gita domenicale fòri porta, sono stati invitati ad abbandonare l’auto, restando con la famiglia sgomenta sul ciglio della strada, per via d’un provvedimento di confisca mai portato a legale conoscenza (una vecchia contravvenzione, un canone RAI, un bollo dimenticato: pagati o no, non importa). Si è allungata anche la fila di coloro che, al momento di vendere casa, trovano una o più formalità pregiudizievoli di Equitalia, di cui non s’era mai saputo nulla. Basta una rata dello smaltimento dei rifiuti. Anche se pagata, anche se di pochi spiccioli: ma la formalità occulta non conosce, per definizione, le luci rivelatrici del contraddittorio.

Siamo un popolo di esecutati a loro insaputa – così la voce che s’è diffusa tra il vociante popolino, ed un certo malcontento già iniziava a serpeggiare da tempo. A sua insaputa, nel nostro Paese, c’è addirittura chi si arricchisce. Ma, davanti al Mostro, tutti continuavano a tacere. Tutti facevano finta che non esistesse.

La dottrina dell’esecuzione forzata – un manipolo di sognatori – ha sviluppato, negli anni, la teoria del giusto processo esecutivo (v., riassuntivamente e magistralmente, G. Tarzia, Il giusto processo di esecuzione, in RDP, 2002, 329 ss.) individuando garanzie del tipo: a) tempestiva conoscenza, da parte dell’esecutato, del contenuto della domanda esecutiva; b) parità delle parti, pur nel contesto della legittima diseguaglianza tra chi ha il diritto di procedere, e chi è tenuto a subire i legittimi atti dell’esecuzione forzata; c) coerenza e proporzione degli atti esecutivi in relazione al loro scopo, in modo tale ad escludere, ad es., sia i pignoramenti di valore irrisorio, sia i pignoramenti che non rispettino l’individualità dei beni, sia, soprattutto, i pignoramenti inutilmente gravatòri; d) prevedibilità dell’azione esecutiva essendo la legge, e non discrezionalmente il giudice dell’esecuzione, a determinare il contenuto delle possibili attività esecutive; e) sullo sfondo e su tutti, il diritto a non subire atti esecutivi ingiusti, quali sono in primo luogo quelli non giustificati da un valido titolo. E, spesso, il semper titulus è un non-titolo. >>

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