Le modalità di esecuzione della liquidazione concordataria in caso di concordato per cessione dei beni, ex art. 182 l.fall., sono state oggetto di importanti novelle legislative incidenti tanto sulle disposizioni indicate eventualmente dal ricorrente (nel piano e nella proposta di concordato), che sulle «altre modalità» da determinarsi a cura del tribunale e per le quali torna utile un quadro di sintesi riepilogativo, strumentale ad entrambe le predette ipotesi ed al decreto di omologa in particolare.
Articoli della legge fallimentare interessati: ART. 182 (l.f.)
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