Con la sentenza 18 gennaio 2018, n. 1182, la Cassazione si è pronunciata, per la prima volta e in senso positivo, sulla prededucibilità del credito dei professionisti per l’attività prestata in funzione della stipulazione e dell’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti. L’autore, pur apprezzando la parità di trattamento che da ciò scaturisce rispetto alle prestazioni strumentali all’accesso al concordato preventivo, nega che l’accordo di ristrutturazione sia definibile come procedura concorsuale, predicando quindi l’impossibilità di applicare l’art. 111, 2° c., l. fall.
Articoli della legge fallimentare interessati: ART. 111 (l.f.), ART. 182bis (l.f.)
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