Il presente contributo tratta la delicata tematica dell’interruzione del credito da parte della banca nei confronti dell’imprenditore in difficoltà, e in particolare le circostanze in cui detta condotta possa essere qualificata come “abusiva”. Viene inoltre analizzato l’istituto del concordato preventivo “con riserva” previsto dall’art. 161, co. 6, l.f. e, segnatamente, l’art. 186-bis e la ivi prevista inefficacia dei patti che ricolleghino la possibilità di sciogliersi dal contratto all’attivazione, da parte dell’imprenditore, di una procedura concorsuale. Partendo da tali presupposti, si analizzano le diverse e specifiche sfumature di cui si colora, in detto contesto, il divieto di interruzione abusiva del credito.
Articoli della legge fallimentare interessati: ART. 160 (l.f.), ART. 161 (l.f.), ART. 186bis (l.f.)
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