Da circa un anno è all’esame delle Camere un disegno di legge-delega diretta emanazione dei lavori della Commissione Rordorf, istituita con l’ambizioso obiettivo di predisporre una riforma organica dell’intero diritto concorsuale, tuttora imperniato su un testo normativo vecchio di 75 anni (il r.d. 16 marzo 1942, n. 267). In tale contesto, assume un rilievo fondamentale nella riforma l’istituto del concordato preventivo, lo strumento di soluzione della crisi d’impresa alternativo al fallimento maggiormente utilizzato. La Commissione Rordorf si è fatta interprete dell’esigenza di regolamentare i poteri di controllo del tribunale sia con riferimento al piano che alla proposta concordataria, in un’ottica di continuità con gli orientamenti del giudice di legittimità. Il disegno di legge di inziativa governativa (n. 3671-bis) si pone, tuttavia, in una prospettiva di maggiore accentuazione degli aspetti di controllo pubblicistici del tribunale, con un sindacato esteso anche alla realizzabilità economica del piano. Tale soluzione viene non solo calata in un contesto in cui è ormai definitivo il superamento del meccanismo di voto dei creditori sulla proposta concordataria incentrato sul cd. silenzio-assenso ed è pienamente affermata la concorrenzialità sull’impresa in crisi, ma deve confrontarsi con la complessità dei contenuti del piano concordatario con continuità aziendale. Quest’ultimo costituisce non già una mera sequenza alfanumerica, ma un documento complesso, articolato in più parti (piano finanziario e piano industriale) ed è connotato dalla necessaria proiezione del futuro andamento dell’attività d’impresa. È quindi necessaria l’individuazione dei parametri di giudizio che dovranno essere usati dal tribunale fallimentare, i quali, se da un lato potranno trovare supporto nei principi e nei criteri delineati dalla scienza economico-aziendale, dall’altro dovranno trovare una puntuale disciplina ad opera del futuro legislatore delegato, che non potrà limitarsi a recepire la clausola generale contenuta nella legge delega, pena la vanificazione di fondamentali esigenze di certezza.
Articoli della legge fallimentare interessati: ART. 160 (l.f.), ART. 161 (l.f.), ART. 162 (l.f.), ART. 163 (l.f.), ART. 180 (l.f.), ART. 186bis (l.f.)
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