Articoli della legge fallimentare interessati: ART. 37bis (l.f.), ART. 40 (l.f.), ART. 41 (l.f.)
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La legge fallimentare riformata attribuisce funzioni di particolare rilevanza al comitato dei creditori. Il legislatore – com’e` noto – ha voluto privatizzare la procedura concorsuale, riducendo i poteri del giudice delegato e rafforzando, tra l’altro, quelli del comitato dei creditori, quale organo portatore dell’interesse (di respiro generale) al proficuo svolgimento della vicenda fallimentare. Tale impostazione si pone in perfetta sintonia con l’idea secondo cui in caso di insolvenza il controllo dell’impresa (o del patrimonio riferibile all’imprenditore) debba fisiologicamente trasferirsi in capo ai creditori.
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