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Estensore: SGROI S.
PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
Piano di ristrutturazione del consumatore - Qualifica di consumatore – Fideiussore - Requisiti - Fattispecie.
a cura di Lucia Fantozzi (02-04-2024)

At.00125 - Tribunale di ANCONA del 01-02-2016

Autore: BARTOLINI A.; STELLUTI A.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE -
Contratto preliminare di vendita - Subentro del curatore ex art. 72 l.f. - Autorizzazione del giudice delegato - Cancellazione delle formalità pregiudizievoli ex art. 108, co. 2, l.f. - Ammissibilità.
a cura di Giacomo Maria Nonno (27-02-2016)

Mdc.00009 - Tribunale di PRATO del 26-10-2023

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - IN GENERE
Rapporti tra mediazione in materia bancaria e procedure di sovraindebitamento - Esperienza trasversale e competenze comuni agli Organismi ex art. 16 d.lgs. n. 28 del 2010 e agli OCC - Valorizzazione - Obiettivi e modalità di attuazione.
a cura di Redazione OCI (28-10-2023)
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Con la sentenza n. 20559 del 2015 la S.C. ha negato cittadinanza nel nostro ordinamento al cd. concordato di gruppo. Ma è legittimo negare ogni riconoscimento giuridico ad un fenomeno che si impone in maniera così prepotente nel contesto economico o si deve ritenere che i giudici di merito siano stati più attenti a farsi carico delle esigenze della realtà imprenditoriale?

Nel commentare la recente Cass. n. 20559 del 2015 che ha dichiarato inammissibile, allo stato attuale della legislazione, il cd. concordato di gruppo, l’Autore propone alcuni rilievi critici, osservando, tra l’altro, che la S.C. non ha tenuto nel debito conto che il fenomeno del gruppo di imprese si impone nella realtà economica come espressione della libertà d’impresa e la giurisprudenza di merito non ha fatto altro che dare un supporto giuridico a tare esigenza che, peraltro, ha trovato non pochi riconoscimenti normativi. Trova allora piena giustificazione il concordato di gruppo, che si esprime in termini di un unico ricorso e di un unico piano aziendale, pur se rimangono distinte le masse patrimoniali delle singole società, così come di un’unica adunanza, singole votazioni, e separate deliberazioni, in ragione di ciascuna organizzazione societaria e del gruppo dei creditori ad essa riferibili. E, del resto, in questa direzione va anche la Commissione ministeriale di riforma delle procedure concorsuali.

Articoli della legge fallimentare interessati: ART. 160 (l.f.)ART. 161 (l.f.)

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