Lo stato di insolvenza delle società calcistiche determina un’interferenza tra le norme del diritto fallimentare e quelle del diritto sportivo calcistico (in particolare, con le Norme Organizzative Interne Federali - NOIF), la cui maggiore criticità consiste nel fatto che «la dichiarazione e/o l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza» comporta la revoca dell’affiliazione della società calcistica.
La duplice finalità di conseguire la massima soddisfazione dei creditori e la salvaguardia del titolo sportivo è stata, a volte, realizzata mediante l’esercizio provvisorio fallimentare.
Peraltro, anche in assenza di casistica specifica, si ritiene che oggi, operando nel rispetto delle norme di diritto comune e di diritto sportivo, possa essere percorribile una via alternativa e di prevenzione totalmente inesplorata per le società calcistiche in stato di crisi, ovvero quella del concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 186-bis l.f., introdotto dall’art. 3, co. 1, lett. h, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. nella l. 7 agosto 2012, n. 134.
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