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Estensore: SGROI S.
PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
Piano di ristrutturazione del consumatore - Qualifica di consumatore – Fideiussore - Requisiti - Fattispecie.
a cura di Lucia Fantozzi (02-04-2024)

At.00125 - Tribunale di ANCONA del 01-02-2016

Autore: BARTOLINI A.; STELLUTI A.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE -
Contratto preliminare di vendita - Subentro del curatore ex art. 72 l.f. - Autorizzazione del giudice delegato - Cancellazione delle formalità pregiudizievoli ex art. 108, co. 2, l.f. - Ammissibilità.
a cura di Giacomo Maria Nonno (27-02-2016)

Mdc.00009 - Tribunale di PRATO del 26-10-2023

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - IN GENERE
Rapporti tra mediazione in materia bancaria e procedure di sovraindebitamento - Esperienza trasversale e competenze comuni agli Organismi ex art. 16 d.lgs. n. 28 del 2010 e agli OCC - Valorizzazione - Obiettivi e modalità di attuazione.
a cura di Redazione OCI (28-10-2023)
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L’insolvenza delle società di calcio è tema attualissimo, basta pensare al recente fallimento del Parma Calcio. Il presente studio non si limita ad esaminare le conseguenze del fallimento di una società calcistica in un’ottica di interazione con le norme del diritto sportivo di settore, ma verifica la possibilità di prevenire l’insolvenza delle società in crisi attraverso lo strumento del concordato con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis l.f.

Lo stato di insolvenza delle società calcistiche determina un’interferenza tra le norme del diritto fallimentare e quelle del diritto sportivo calcistico (in particolare, con le Norme Organizzative Interne Federali - NOIF), la cui maggiore criticità consiste nel fatto che «la dichiarazione e/o l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza» comporta la revoca dell’affiliazione della società calcistica.

La duplice finalità di conseguire la massima soddisfazione dei creditori e la salvaguardia del titolo sportivo è stata, a volte, realizzata mediante l’esercizio provvisorio fallimentare.

Peraltro, anche in assenza di casistica specifica, si ritiene che oggi, operando nel rispetto delle norme di diritto comune e di diritto sportivo, possa essere percorribile una via alternativa e di prevenzione totalmente inesplorata per le società calcistiche in stato di crisi, ovvero quella del concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 186-bis l.f., introdotto dall’art. 3, co. 1, lett. h, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. nella l. 7 agosto 2012, n. 134.

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