Nei concordati con continuità le maggiori criticità sorgono dunque nella fase esecutiva, ove è difficile il monitoraggio da parte del commissario e del tribunale e abbondano, come da prime statistiche delle ricerche empiriche, i casi di inadempimento della proposta concordataria. Studioso e pratico si domandano se e come tali criticità possano, nei casi più eclatanti, essere almeno intercettate già prima dell’omologa, e dunque quali siano le situazioni in cui la prosecuzione dell’attività appaia manifestamente dannosa per i creditori.
Quanto alla fase esecutiva, per consentire al commissario di rilevare con tempestività l’incapacità ad adempiere, l’autore suggerisce la disposizione nel decreto di omologa, quale modalità di sorveglianza di cui al co. 1 dell’art. 185 l.fall., di alcuni obblighi informativi ad hoc atti a misurare i flussi liberi al servizio del debito concorsuale.
In ultimo lo scritto si sofferma sul monitoraggio nel corso del concordato in bianco, reso più complesso dall’assenza del piano. Oltre ad esaminare quali possano essere, in pratica, le modalità con le quali il commissario può rilevare sintomi manifesti di impedimento alla predisposizione del piano e della proposta, viene indicato un percorso che potrebbe consentire di intercettare situazioni in cui l’assunzione di nuove obbligazioni è motivo di pregiudizio per le ragioni dei creditori concorsuali. Anche in questo caso viene proposta la fissazione di obblighi informativi ad hoc che renderebbero più incisivo ed efficace il ruolo di accertamento-verifica da parte del commissario.
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