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Estensore: SIMONE R. - Presidente: SIMONE R.
STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI - CONCORDATO PREVENTIVO - OMOLOGAZIONE
Transazione fiscale - Sistematica evasione fiscale - Soddisfazione irrisoria del creditore pubblico - Abuso dello strumento - Insussistenza
Articoli interessati  ART. 88 (D.Lgs 14/2019)  
a cura di Kevin Silvestri (19-11-2024)

At.00125 - Tribunale di ANCONA del 01-02-2016

Autore: BARTOLINI A.; STELLUTI A.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE -
Contratto preliminare di vendita - Subentro del curatore ex art. 72 l.f. - Autorizzazione del giudice delegato - Cancellazione delle formalità pregiudizievoli ex art. 108, co. 2, l.f. - Ammissibilità.
a cura di Giacomo Maria Nonno (27-02-2016)

Mdc.00009 - Tribunale di PRATO del 26-10-2023

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - IN GENERE
Rapporti tra mediazione in materia bancaria e procedure di sovraindebitamento - Esperienza trasversale e competenze comuni agli Organismi ex art. 16 d.lgs. n. 28 del 2010 e agli OCC - Valorizzazione - Obiettivi e modalità di attuazione.
a cura di Redazione OCI (01-05-2024)
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Con il d.lgs 136/2024 viene confermato l’orientamento del legislatore di favor per la soluzione della crisi d’impresa mediante strumenti di ristrutturazione “in continuità” e la liquidazione giudiziale diviene sempre più una extrema ratio.

Lo squilibrio patrimoniale, economico o finanziario e la crisi non sono segnali di una situazione compromessa, ma elementi che forniscono indicazioni per prevenire la liquidazione giudiziale e, a tal fine, è indispensabile un’adeguata formazione professionale per tutti i soggetti coinvolti. Infatti: i consulenti devono proporre modelli organizzativi, presidi, processi e procedure interne per rilevare tempestivamente i segnali di squilibrio; gli advisor devono saper selezionare, tra i vari procedimenti disciplinati dal diritto della crisi, quello che permette all’imprenditore di risolvere le difficoltà; il collegio sindacale e il revisore devono sollecitare l’organo amministrativo ad attivarsi per scegliere lo strumento idoneo che consenta di evitare la liquidazione giudiziale; i gestori della crisi devono avere conoscenze e risorse organizzative adeguate all’espletamento delle funzioni svolte.

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