Gli obiettivi primari del correttivo al Codice della crisi sono stati quelli di migliorarne la comprensione e di agevolare la ristrutturazione già dai primi segnali di “squilibrio”. Le imprese devono munirsi di efficaci strumenti di analisi per un’allerta precoce e, a tal fine, i segnali elencati nel Codice non sono segnali di allarme per una situazione già compromessa, ma elementi che forniscono indicazioni in chiave preventiva.
Le novità hanno inciso anche nella composizione negoziata (con inserimento, tra le altre, della possibilità di un accordo di transazione fiscale) e nel concordato semplificato.
In particolare, per quanto attiene la composizione negoziata, si dispone che la segnalazione da parte dell’organo di controllo o del revisore si considera tempestiva se interviene nei 60 giorni dalla conoscenza della (sola) condizione di crisi, al fine di premiare i professionisti che svolgono una diagnosi precoce della difficoltà dell’impresa prima che sfoci nell’insolvenza.
In tal modo dovrebbe agevolarsi l’efficienza del sistema di gestione e controllo delle imprese, focalizzando e tenendo distinti i vari step di crisi probabile (con squilibrio patrimoniale, economico o finanziario), crisi effettiva e stato di insolvenza.
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