Giuseppe Rebecca (Dottore Commercialista in Vicenza/Schio)
Il recente d.l. n. 83 del 2015 è, ancora una volta, intervenuto “a piedi uniti” sulle procedure concorsuali, in pendenza dei lavori di una Commissione ministeriale appositamente istituita ai fini di una riforma organica, quasi a ribadire, ove ce ne fosse ancora bisogno, che le riforme in Italia si possono fare solo ricorrendo alla decretazione d’urgenza. Uno dei temi più importanti affrontati dal decreto del Governo, poi convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, è quello dei contratti pendenti…
Il recente DL 83/2015, modificato dalla legge di conversione del 6 agosto 2015, ha variato molte cose nelle procedure concorsuali, soprattutto relativamente al concordato preventivo. Nel presente contributo viene posta l’attenzione su di un aspetto specifico della nuova disciplina, comunque di particolare importanza: i contratti pendenti. In particolare, vengono esaminati cinque aspetti della novella: l’equivalenza dell’espressione “in corso d’esecuzione” con il termine “pendenti”; la decorrenza delle modifiche; il momento della presentazione della richiesta; il regime del contraddittorio; la decorrenza degli effetti della sospensione o dello scioglimento.
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