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Estensore: SGROI S.
PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
Piano di ristrutturazione del consumatore - Qualifica di consumatore – Fideiussore - Requisiti - Fattispecie.
a cura di Lucia Fantozzi (02-04-2024)

At.00125 - Tribunale di ANCONA del 01-02-2016

Autore: BARTOLINI A.; STELLUTI A.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE -
Contratto preliminare di vendita - Subentro del curatore ex art. 72 l.f. - Autorizzazione del giudice delegato - Cancellazione delle formalità pregiudizievoli ex art. 108, co. 2, l.f. - Ammissibilità.
a cura di Giacomo Maria Nonno (27-02-2016)

Mdc.00009 - Tribunale di PRATO del 26-10-2023

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - IN GENERE
Rapporti tra mediazione in materia bancaria e procedure di sovraindebitamento - Esperienza trasversale e competenze comuni agli Organismi ex art. 16 d.lgs. n. 28 del 2010 e agli OCC - Valorizzazione - Obiettivi e modalità di attuazione.
a cura di Redazione OCI (28-10-2023)

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Una giungla di p.e.c. e il trionfo della scansione digitale: cosi' appare, ad uno sguardo di insieme, il corposo pacchetto di norme concorsuali rivoluzionate dall'inarrestabile trend della giustizia telematica.

Ed e' in quella giungla che occorre districarsi, per mettere a fuoco i nuovi adempimenti richiesti a curatori falimentari e commissari giudiziali; ma anche, e forse con un certo scollamento dalla realta' del Paese, ai terzi che intendano far valere i loro diritti in sede concorsuale.

La revocatoria delle rimesse bancarie è scomparsa, secondo i più, con la riforma fallimentare del 2005 e non se ne occupano più né i curatori, né la dottrina nè la giurisprudenza. Pochissime sono le sentenze che hanno trattato la problematica, proprio in funzione, a nostro avviso, di questo atteggiamento preconcetto. Si tratta di una interpretazione sbagliata e in questo approfondimento cerchiamo di dimostrarlo.

In un sistema nel quale il titolo esecutivo è unico fondamento di legittimità dell’esecuzione, la giurisprudenza ha sempre preteso che esso dovesse esistere già nel momento in cui l’esecuzione inizia e mantenersi per tutta la sua durata sino alla sua positiva conclusione. Il venir meno del titolo comporta in genere la caducazione degli atti esecutivi compiuti. Il titolo esecutivo, infatti, giustifica non soltanto il compimento, ma anche la permanenza in vita degli atti di esecuzione posti in essere. L’esecuzione forzata è però profondamente cambiata: l’accesso al processo esecutivo è stato anticipato e facilitato, ma i titoli in base ai quali l’esecuzione può essere intrapresa risulteranno meno stabili, e più effimeri...

Le Sezioni Unite, con intervento sensibilmente innovativo, hanno affermato il principio per cui il contenuto del titolo esecutivo giudiziale non va limitato a quanto risultante dal documento che contiene l’atto, ma deve estendersi fino a ricomprendere ciò che sia desumibile in via interpretativa attraverso l’esame, nel contraddittorio delle parti, degli elementi del processo in cui la pronuncia si è formata. La decisione prende certamente spunto dalla necessità di ampliare le maglie interpretative, come conseguenza del proliferare normativo di modalità sempre più rapide e sommarie di decisione, da cui inevitabilmente deriva la formazione di titoli talora solo apparentemente incompleti. Essa, oltre ad imporre aggiornate valutazioni tecniche rispetto al concetto di “certezza” del titolo, così come una parziale rivisitazione della funzione processuale del precetto, suscita peraltro riflessioni sui principi sottostanti alla scelta interpretativa attuata la quale, pur nei suoi tratti inevitabilmente ideologici va riportata al connubio, di matrice costituzionale, tra l’esigenza di garanzia della buona fede nei rapporti processuali, con l’efficiente tutela del credito quale ricaduta concreta del principio di ragionevole durata.

Le Sezioni Unite, con intervento sensibilmente innovativo, hanno affermato il principio per cui il contenuto del titolo esecutivo giudiziale non va limitato a quanto risultante dal documento che contiene l’atto, ma deve estendersi fino a ricomprendere ciò che sia desumibile in via interpretativa attraverso l’esame, nel contraddittorio delle parti, degli elementi del processo in cui la pronuncia si è formata. La decisione prende certamente spunto dalla necessità di ampliare le maglie interpretative, come conseguenza del proliferare normativo di modalità sempre più rapide e sommarie di decisione, da cui inevitabilmente deriva la formazione di titoli talora solo apparentemente incompleti. Essa, oltre ad imporre aggiornate valutazioni tecniche rispetto al concetto di “certezza” del titolo, così come una parziale rivisitazione della funzione processuale del precetto, suscita peraltro riflessioni sui principi sottostanti alla scelta interpretativa attuata la quale, pur nei suoi tratti inevitabilmente ideologici va riportata al connubio, di matrice costituzionale, tra l’esigenza di garanzia della buona fede nei rapporti processuali, con l’efficiente tutela del credito quale ricaduta concreta del principio di ragionevole durata.

In un sistema nel quale il titolo esecutivo è unico fondamento di legittimità dell’esecuzione, la giurisprudenza ha sempre preteso che esso dovesse esistere già nel momento in cui l’esecuzione inizia e mantenersi per tutta la sua durata sino alla sua positiva conclusione. Il venir meno del titolo comporta in genere la caducazione degli atti esecutivi compiuti. Il titolo esecutivo, infatti, giustifica non soltanto il compimento, ma anche la permanenza in vita degli atti di esecuzione posti in essere. L’esecuzione forzata è però profondamente cambiata: l’accesso al processo esecutivo è stato anticipato e facilitato, ma i titoli in base ai quali l’esecuzione può essere intrapresa risulteranno meno stabili, e più effimeri...

Le proposte concordatarie, quali atti tra vivi aventi contenuto patrimoniale, devono rispettare un quadro di legittimità sostanziale desumibile sia dalle norme generali sui contratti, sia, sotto il profilo informativo, dalle regole proprie delle procedure di concordato. Va poi verificato se il sistema esecutivo imponga limiti di legittimità economica...

Singolare contaminazione fra interpretazione della norma e indagine investigativa, fra il mestiere del giurista e quello del detective; il tutto attraverso i meandri della L. 3 del 2012 sulla insolvenza civile. La soluzione degli enigmi della nuova procedura è affidata ai metodi conoscitivi dei due grandi investigatori della conoscenza...

Seguendo le orme di Aristotele e Holmes – evocati da Raffaele D’Amora – Guglielmo da Baskerville procede alla “verificazione” dell’ipotesi investigativa formulata dai due grandi investigatori della conoscenza attraverso i meandri della L. 3 del 2012 sulla insolvenza civile, procedendo con diverso metodo, tutto affidato all’ermeneutica, attento alla regola francescana che ha dato luogo alla controversia medioevale sull’interpretazione e sul vincolo alla lettera che, secondo Frosini, sarebbe alla base del romanzo di Eco.

Quando si decise – art. 3 del decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 2 dicembre 2005 – di abbandonare il sistema delle concessioni alle banche per la concentrazione in mano pubblica (51% Agenzia delle Entrate e 49% Inps) dell’attività di riscossione dei tributi, si creò un Mostro onnivoro. Molti lo capirono immediatamente. Ma davanti ai Mostri si tace, per paura, e così tutti hanno taciuto. Non facciamone loro una colpa. I Mostri si esorcizzano anche fingendo che non esistono.”

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