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Estensore: SGROI S.
PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
Piano di ristrutturazione del consumatore - Qualifica di consumatore – Fideiussore - Requisiti - Fattispecie.
a cura di Lucia Fantozzi (02-04-2024)

At.00125 - Tribunale di ANCONA del 01-02-2016

Autore: BARTOLINI A.; STELLUTI A.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE -
Contratto preliminare di vendita - Subentro del curatore ex art. 72 l.f. - Autorizzazione del giudice delegato - Cancellazione delle formalità pregiudizievoli ex art. 108, co. 2, l.f. - Ammissibilità.
a cura di Giacomo Maria Nonno (27-02-2016)

Mdc.00009 - Tribunale di PRATO del 26-10-2023

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - IN GENERE
Rapporti tra mediazione in materia bancaria e procedure di sovraindebitamento - Esperienza trasversale e competenze comuni agli Organismi ex art. 16 d.lgs. n. 28 del 2010 e agli OCC - Valorizzazione - Obiettivi e modalità di attuazione.
a cura di Redazione OCI (28-10-2023)

L’OCI ospita le opinioni, i brevi saggi ed i contributi di ricerca che i giuristi e gli economisti, osservatori dell’insolvenza, immettono nel dibattito scientifico e culturale promosso dall’associazione.

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Le banche e i loro esponenti possono rispondere del reato di bancarotta? Ed entro che limiti? È l’affascinante quesito cui intende rispondere l’Autore del ponderoso scritto che sottoponiamo alla vostra attenzione, non prima di avere analizzato con attenzione le varie fattispecie penali, con occhio sempre attento ai risvolti civilistici delle varie problematiche affrontate.

La ricerca svolta dall’OCI nel 2016 nelle regioni Toscana e Puglia ha riguardato, oltre che il concordato preventivo, anche gli accordi di ristrutturazione dei debiti. L’analisi del contributo empirico è nelle pagine che seguono ed i risultati sono, almeno in parte, sorprendenti rispetto a quanto comunemente si sente dire nei convegni e nei pubblici dibattiti.

La disciplina della prededuzione ha oggi assunto un’importanza notevole per l’emersione massiccia del fenomeno nella giurisprudenza, sia di merito che di legittimità. Uno degli aspetti forse poco arati, ma non per questo meno interessante non solo a livello scientifico ma anche operativo, è sicuramente quello oggetto del presente contributo, che riguarda il trattamento e la soddisfazione dei crediti prededucibili in sede di riparto fallimentare.

A seguito della tanto sbandierata “privatizzazione” delle procedure concorsuali il P.M. ha ancora un ruolo nella crisi d’impresa? La risposta non può che essere affermativa, in ragione del fatto che, come scrive Di Vizio, «l’incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni non corrisponde pressoché mai a vicenda esclusivamente privata dell’impresa decotta e dei suoi sventurati creditori». La delimitazione dei confini dell’azione del pubblico ministero in questo campo è, peraltro, compito arduo, al quale l’Autore di questo brillante e ponderoso scritto cerca di dare un’esauriente risposta, da par suo.

Può una banca interrompere immotivatamente l’erogazione del finanziamento all'imprenditore senza congruo preavviso, anche se il contratto sembra consentirglielo? E, in particolare, cosa accade quando tale comportamento viene assunto in pendenza di proposta di concordato cd. con riserva? Sono alcuni degli interrogativi a cui prova a dare risposta in questo breve scritto.

Da circa un anno è all’esame delle Camere un disegno di legge-delega diretta emanazione dei lavori della Commissione Rordorf, istituita con l’ambizioso obiettivo di predisporre una riforma organica dell’intero diritto concorsuale, tuttora imperniato su un testo normativo vecchio di 75 anni (il r.d. 16 marzo 1942, n. 267). In tale contesto, assume un rilievo fondamentale nella riforma l’istituto del concordato preventivo, lo strumento di soluzione della crisi d’impresa alternativo al fallimento maggiormente utilizzato. La Commissione Rordorf si è fatta interprete dell’esigenza di regolamentare i poteri di controllo del tribunale sia con riferimento al piano che alla proposta concordataria, in un’ottica di continuità con gli orientamenti del giudice di legittimità. Il disegno di legge di inziativa governativa (n. 3671-bis) si pone, tuttavia, in una prospettiva di maggiore accentuazione degli aspetti di controllo pubblicistici del tribunale, con un sindacato esteso anche alla realizzabilità economica del piano.

Dall’ingenuità delle forme ed oltre i sospetti della ricerca della sostanza verso l’intelligenza del significato legale delle operazioni economiche. Analisi della riflessione giurisprudenziale più recente in tema di responsabilità penal-fallimentari degli amministratori, degli organi di controllo e degli istituti di credito all’alba della crisi.

Parte di un più ampio contributo, in corso di elaborazione a seguito dei convegni OCI 2016 di Lecce e Siena, le prime conclusioni dell’analisi economico-aziendalistica confermano la drammatica tardività della emersione della crisi d’impresa. Anche l’approccio  al più volte riformato concordato preventivo assimila situazioni che non distinguono le imprese del tutto insolventi e poi fallite da quelle che tentano la ristrutturazione del passivo sulla base di un loro progetto. Ma altri fattori interessanti segnalano una direzione di efficacia, tra cui la nomina dei commissari giudiziali, nonostante il complessivo costo della intermediazione  professionale.

Una procedura delle grandi imprese in stato d'insolvenza, definite secondo parametri oggettivi e che abbiano rilevanza strategica per l'economia nazionale, per conservare gli apparati produttivi e ristrutturare il passivo, in una coabitazione innovativa tra autorità giurisdizionale e MISE.

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