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Nel contesto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, ex artt. 12 e seguenti del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 (CCII), l’attività di gestione della compagine imprenditoriale interessata –in essa inclusi gli adempimenti di natura dispositiva- è soggetta a particolari cautele per renderla compatibile e funzionale alle finalità, proprie dell’istituto, di superamento della condizione di squilibrio economico-finanziario e patrimoniale e di prosecuzione della continuità aziendale; coniugata con tali parametri, la disciplina positiva delle vendite –compendiata agli artt. 21 e 22 CCII, improntata al rispetto di specifici oneri procedurali e caratterizzata anche da apprezzabili divergenze dalla disciplina di diritto comune- trova una linea di coerenza che consente di differenziarla da quella, omologa, prevista nell’ambito delle procedure concorsuali ma anche di riscontrare profili di possibile comunanza con ulteriori strumenti di risoluzione della crisi, quali il concordato semplificato.

Riferimenti normativi

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs.12 gennaio 2019 n. 14)

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