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Gennaio 2013

Diritto concorsuale del lavoro

di  Fabrizio Aprile e Roberto Bellè
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Crisi di impresa ed economia criminaleA cura di: Fabrizio Aprile e Roberto Bellè
Editore: IPSOA - Gruppo Wolters Kluwer
Anno: 2013
Pagine: 1000
Lingua: Italiano
Prezzo: € 35,00 (in prevendita € 31,50 fino al 24 maggio)

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Hod Putt

Io giaccio qui accanto alla tomba
del vecchio Bill Piersol, che si arricchì trafficando con gli Indiani e che in seguito
profittò della legge sui fallimenti
e ne uscì più ricco di prima.
Io mi stancai del lavoro e della miseria
e vedendo come il vecchio Bill e gli altri si arricchissero,
derubai un viaggiatore, una notte, al boschetto di Proctor,
e senza volere lo uccisi nell’atto.
Per questo fui processato e impiccato.
Fu il mio modo di far fallimento.
Adesso noi che ciascuno a suo modo profittammo delle legge sui fallimenti
dormiamo in pace a fianco a fianco.

[E.L.Masters, Antologia di Spoon River, trad. di F. Pivano]

I rapporti tra lavoro subordinato e procedure concorsuali inducono sovente a sonni dogmatici pur essendo segnati non di rado da problemi e criticità di non agevole soluzione; così accade, d’altronde, quando la solerzia dell’interprete si ritrova negli stretti e asfittici interstizi di quello che, a buona ragione, può dirsi il diritto «dell’interferenza», ossia di quell’area grigia, seminesplorata, in cui convergono e si combinano (e si scontrano) diversi assetti giuridici (quello del lavoro e quello del fallimento), diversi modelli regolamentari, diverse materie (e, ovviamente, diverse sensibilità interpretative e di approccio), che, per ciò stesso, agitano onde «interferenziali», appunto, di dubbia re-ferenzialità a questo o a quell’altro pattern di origine e provenienza.

L’interferenza, rimanendo nella metafora, genera disturbo nella ricezione, per superare il quale è necessario modulare e amplificare, a scapito dell’altra, una delle fonti di emissione. Benché sia fin troppo intuitivo come l’impatto della crisi d’impresa sui rapporti di lavoro dipendente non determini ricadute in tutto e per tutto analoghe a quelle che interesserebbero, ad es., un istituto bancario o un semplice fornitore – senza eccedere nella retorica, dietro un credito di lavoro si celano spesso scampoli di vita, esistenze ferite, prospettive tradite, famiglie in difficoltà, precarietà in agguato – difetta, ciononostante (e sorprendentemente), una disciplina unitaria e sistematica degli assetti lavoristici in iure cuncursuali, esilmente appesi a rarefatti accenni della legge fallimentare (che non vi spende che «qualche storta sillaba e secca come un ramo») e inquietantemente sospesi tra codice civile, legislazione speciale (peraltro non esclusiva) e direttive comunitarie (talvolta non recepite o, peggio, recepite maldestramente). Manca, ossia, un esprit de système appena sufficiente non solo e non tanto ad «amplificare», applicativamente parlando, un regime normativo rispetto all’altro, ma, soprattutto, a modulare e a rendere praticabili in utroque iure i principi ispiratori e, se mai possibile, le dipendenze reciproche e le reciproche irriducibilità.

(………omissis……….)

Il senso di una ricostruzione giuridica non passivamente piegata alle logiche preconcette, se non talora ideologiche, delle specialità settoriali, è allora quello della verifica dei percorsi attraverso cui gli strumenti normativi esistenti, nella loro complessità risalente fino al formante comunitario e costituzionale, possano assicurare una tutela profonda alla dignità della persona-lavoratore (così, ad es., imponendosi anche al recesso del curatore, nel caso massimo di dissesto verosimilmente irreversibile, il rispetto delle forme di garanzia proprie dell’ordinario licenziamento) e, al contempo, un coerente coinvolgimento dei lavoratori nel progetto di recupero della produttività dell’impresa e del suo valore di «bene sociale» (per lo più attraverso la mediazione sindacale), valorizzando la capacità di razionali sacrifici, quando la soddisfazione dei diritti sostanziali sia resa solo potenziale per l’incrinatura della consistenza patrimoniale del datore. Con quanto di contributo ciò comporta, nel proiettarsi del messaggio al di là delle sfere individuali, rispetto alla realizzazione di un sistema che, attraverso l’ispirazione solidaristica, più che assistenzialistica (si pensi, ad es., alla rivisitazione degli interventi sulla cassa integrazione guadagni concorsuale derivante dalle recenti riforme), sia rispettoso dell’iniziativa economica individuale e della persona dei lavoratori.

Il canto dello sventurato Hod Putt con cui si è aperto questo studio vuol essere un serio monito affinché nessun altro Bill Piersol possa approfittare della bankrupt law (e delle sue ambiguità) per diventare più ricco di prima, illudendo altri che il lavoro sia una variabile appena percettibile, flessibile e dipendente. Questa, infatti, dovrebbe essere una delle premure più struggenti di un ordinamento fallimentare che non voglia smarrire il suo «sapere attivo», come lo chiamerebbe Natalino Irti, nell’assumere il prezioso compito di rule of liability, di se-vero principio di responsabilità dell’imprenditore (in primo luogo) davanti alla società, ma anche nell’ispirare una coerente promozione del futuro attraverso sforzi comuni, che non contrappongano tristemente chi «dorme in pace fianco a fianco», ma unifichino gli sforzi di coloro che, qui e ora, combattono la loro battaglia quotidiana.

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