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Può esservi una contraddizione tra l’affermare che l’azione revocatoria fallimentare ha natura redistributiva, funzione reintegrativa del patrimonio del fallito ed il sostenere che il debito restitutorio del revocato è un debito di valuta. Una sola delle due proposizioni è corretta con riferimento alla medesima fattispecie. L’altra, quale che si voglia scegliere a livello di opzione interpretativa, rimane disarmonica rispetto alla proposizione contraria. Questo contrasto logico-giuridico emerge da alcune recenti sentenze della Cassazione, di cui potrebbe essere auspicabile l’armonizzazione.

Articoli della legge fallimentare interessati: ART. 66 (l.f.), ART. 67 (l.f.)

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