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Le Sezioni Unite, con intervento sensibilmente innovativo, hanno affermato il principio per cui il contenuto del titolo esecutivo giudiziale non va limitato a quanto risultante dal documento che contiene l’atto, ma deve estendersi fino a ricomprendere ciò che sia desumibile in via interpretativa attraverso l’esame, nel contraddittorio delle parti, degli elementi del processo in cui la pronuncia si è formata. La decisione prende certamente spunto dalla necessità di ampliare le maglie interpretative, come conseguenza del proliferare normativo di modalità sempre più rapide e sommarie di decisione, da cui inevitabilmente deriva la formazione di titoli talora solo apparentemente incompleti. Essa, oltre ad imporre aggiornate valutazioni tecniche rispetto al concetto di “certezza” del titolo, così come una parziale rivisitazione della funzione processuale del precetto, suscita peraltro riflessioni sui principi sottostanti alla scelta interpretativa attuata la quale, pur nei suoi tratti inevitabilmente ideologici va riportata al connubio, di matrice costituzionale, tra l’esigenza di garanzia della buona fede nei rapporti processuali, con l’efficiente tutela del credito quale ricaduta concreta del principio di ragionevole durata.

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