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L'emergenza sanitaria causata dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19 ha dato vita a una decretazione d'urgenza (D.L. 8 marzo 2020, n. 11; D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e D.L. 8 aprile 2023) il cui frutto è il cd. diritto emergenziale della crisi, cioè un diritto speciale e transitorio che si inserisce come intermezzo tra una prolungata efficacia della legge fallimentare e l’entrata in vigore del Codice della crisi, rimandata al 1° settembre 2021.

Il diritto emergenziale della crisi si connota per un'inedita sperimentazione di nuove forme processuali e per norme speciali inserite nella disciplina di istituti propri del diritto concorsuale e societario afferenti alla crisi di impresa.

Il diritto emergenziale della crisi si fonda su due pilastri: il primo è costituito dal carattere di specialità che consente di prevalere, comunque, anche su altre norme speciali contenute nella legge fallimentare; il secondo è costituito dal fatto di trarre origine dalla necessità di regolare le crisi di impresa che siano diretta emanazione dello sconquasso generato dall'epidemia da Covid-19 sulla continuità aziendale.

Tenendo conto di tali fattori occorre ricostruire il sistema di regole scaturito dalla decretazione d'urgenza, a partire dalla disciplina sulla sospensione dei termini, da calare in un contesto in cui sono ostacolate non solo le attività delle parti del procedimento, ma tutte le attività svolte dal curatore e prodromiche alle decisioni sulla gestione dell'attivo fallimentare.

Nella condivisa logica di protezione dell'impresa che si trovi in uno stato di crisi a causa dell'emergenza sanitaria devono poi essere calate e interpretate le disposizioni che introducono norme speciali nell'ambito dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione e che derogano alla disciplina societaria in materia di riduzione cd. qualificata del capitale sociale, di finanziamento dei soci e di redazione del bilancio.

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