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Mentre è già in gestazione l’ennesima decretazione d’urgenza che ritoccherà, ancora una volta, la materia concorsuale, gli interpreti sono alle prese con il nuovo modello di concordato preventivo emerso dalla riforma dell’ultima ora, e in particolare con le nuove figure del concordato “con riserva” e “con continuità”. Una lettura a tutto tondo delle novità lascia trasparire una diversa versione della “fattibilità”...

Mentre è già in gestazione l’ennesima decretazione d’urgenza che ritoccherà, ancora una volta, la materia concorsuale, gli interpreti sono alle prese con il nuovo modello di concordato preventivo emerso dalla riforma dell’ultima ora, e in particolare con le nuove figure del concordato “con riserva” e “con continuità”. Una lettura a tutto tondo delle novità lascia trasparire una diversa versione della “fattibilità”, sinora letta (solo) come presupposto per l’ammissione del concordato, ma che ora esprime, ex latere legislatoris, una precisa e radicale volontà di incentivare, sostenere e proteggere il percorso concordatario, anche a scapito dei diritti dei creditori. Si assiste, così, alla proliferazione di prededuzioni ed esenzioni, e al puntellamento di quella rete protettiva già intessuta attorno al concordato; con una significativa dilatazione dello spazio temporale entro cui il debitore può progettare, predisporre e completare il piano concordatario, mettendo in standby (talora retroattivamente, come per le ipoteche giudiziali) prelazioni e diritti di azione, esecutiva e cautelare, dell’intero ceto creditorio. Il tutto sotto il controllo di un tribunale da subito chiamato a continue interlocuzioni di merito – per l’autorizzazione di atti urgenti di straordinaria amministrazione, finanziamenti di ogni tipo, e addirittura, nel concordato con continuità, il pagamento di crediti anteriori – tutte costantemente veicolate da apposite (e numerosissime) attestazioni, rese da un professionista designato dal debitore, ma ora necessariamente indipendente, e soprattutto allertato dalle sanzioni penali che lo investono, in caso di falsità od omissioni nelle attestazioni rese. Una sorta di ibrido, a metà strada tra il consulente di parte e il perito d’ufficio, destinato a supportare, sotto il profilo tecnico, le innumerevoli decisioni di merito che il tribunale (ad onta di diverse letture idiosincratiche) è chiamato ad assumere nel nuovo concordato.

Articoli della legge fallimentare interessati: ART. 111 (l.f.), ART. 162 (l.f.), ART. 182quater (l.f.)

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