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L’istituto disciplinato dall’art. 234 CCII, non soltanto costituisce un’ipotesi di chiusura della liquidazione giudiziale che si aggiunge a quelle regolamentate dall’art. 233 co. 1, ma dà impulso ad una modifica radicale del modus operandi del curatore e ad una trasformazione del percorso gestorio della procedura concorsuale, la quale è destinata ad evolversi, caratterizzandosi da una prima fase programmatica ed una seconda fase, esecutiva ed eventuale, sino a pervenire ad una effettiva estinzione soltanto con il nuovo decreto di archiviazione.

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