NOTA DI SINTESI disciplina dell'amministrazione speciale delle grandi imprese in crisi
Procedura delle grandi imprese in stato d'insolvenza, definite - individualmente e secondo l'appartenenza ad un gruppo - secondo parametri oggettivi dell'attivo, dei ricavi e dell'indebitamento multipli rispetto a quelli fissati dall'art.1 comma 2 r.d. 26 marzo 1942, n.267, nonché requisiti occupazionali di particolare consistenza e che abbiano rilevanza strategica per l'economia nazionale, in base ad un previo decreto del Ministro dello sviluppo economico iscritto al registro delle imprese.
Scopo della procedura è la conservazione dei grandi complessi industriali e produttivi, mediante continuità aziendale e contestuale ristrutturazione del passivo, secondo un piano omologato dall'autorità giurisdizionale, cioè i tribunali delle imprese, votato a maggioranza dai creditori su parere di un commissario giudiziale e del Ministro dello sviluppo economico.
L'accesso immediato alla procedura consegue a domanda del debitore, di un terzo, di un gruppo qualificato di creditori o del commissario straordinario autorizzato dal Ministro dello sviluppo economico ed è disposto dal tribunale che, con uno o più decreti, fissa il divieto delle azioni esecutive e cautelari, il divieto di acquisire nuove cause di prelazione, l'autorizzazione al pagamento di debiti pregressi, la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti, l'esonero dalle azioni revocatorie e nomina il commissario giudiziale.
Il piano ha come finalità il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali e deve assicurare, nel suo realizzo, il mantenimento dei requisiti di impresa di rilevanza strategica per l'economia nazionale, restando compatibile con l’eventuale diminuzione, in misura ragionevole, della consistenza dell'attivo, dell'occupazione e dell'esercizio di attività nel settore.
Il Ministro dello sviluppo economico designa il commissario straordinario, autorizzandolo se opportuno alla presentazione di un piano, anche alternativo a quello presentato dal debitore o dagli altri legittimati; in caso di omologazione di detto piano, esso sarà attuato dal commissario straordinario.
Il tribunale delle imprese, verificato che il piano può assicurare il recupero dell'equilibrio economico delle attività produttive, sottopone a votazione dei creditori il piano ovvero i piani depositati; dispone, entro tre mesi di regola e con l'omologazione, l'ammissione del debitore all'amministrazione speciale, affidata al soggetto indicato nel piano approvato ovvero, in caso di scelta del piano del commissario straordinario, a tale ultimo organo; designa il comitato dei creditori ovvero, in caso di non omologazione e se sussistono istanze di liquidazione giudiziale, dispone l'apertura della procedura di liquidazione secondo i principi di cui al d.d.l. n. 3671bis AC.
Il commissario giudiziale esprime i pareri sui piani, ne controlla l'attuazione, procede alla formazione dello stato passivo, ripartisce le somme derivanti dalla liquidità destinata in via diretta al soddisfacimento dei creditori, informa il tribunale e il Ministro dello sviluppo economico dell'andamento del piano.
Le impugnazioni avverso il decreto che concede o nega il titolo di impresa rilevante per l'economia nazionale, nonché lo stato passivo, gli atti di liquidazione, i rendiconti degli organi, sono di competenza del tribunale, che decide altresì sulla conversione in procedura di liquidazione, con ulteriore impugnabilità avanti alla corte d'appello secondo i limiti dell’appello e ricorso per cassazione per violazione di legge.
In caso di sopravvenuta impossibilità di realizzo del piano, l'amministrazione speciale si converte in liquidazione giudiziale, con nomina a curatore di persona diversa e conferma, di regola, dello stesso comitato dei creditori.
In caso di realizzo del piano, la procedura è chiusa con rendiconto avanti al tribunale.
All’amministrazione speciale riguardante i gruppi di imprese sono estesi i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 3 del disegno di legge n.3671bis AC.
Resta ammessa, ove compatibile con le norme dell’Unione europea, la possibilità per lo Stato di garantire i debiti contratti dalle imprese in amministrazione speciale, ai sensi dell’art. 2-bis del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95.
Viene assicurato il raccordo con i principi di cui al disegno di legge n.3671bis AC.
Articoli della legge fallimentare interessati: ART. 1 (l.f.), ART. 160 (l.f.), ART. 161 (l.f.), ART. 182bis (l.f.), ART. 1 (d.lgs. n. 270/99), ART. 3 (d.lgs. n. 270/99), ART. 27 (d.lgs. n. 270/99), ART. 1 (l. n. 39/04)
Video dell'intervento (fonte webtv.camera.it)
Testo completo dell'intervento
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