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Estensore: SGROI S.
PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
Piano di ristrutturazione del consumatore - Qualifica di consumatore – Fideiussore - Requisiti - Fattispecie.
a cura di Lucia Fantozzi (02-04-2024)

At.00125 - Tribunale di ANCONA del 01-02-2016

Autore: BARTOLINI A.; STELLUTI A.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE -
Contratto preliminare di vendita - Subentro del curatore ex art. 72 l.f. - Autorizzazione del giudice delegato - Cancellazione delle formalità pregiudizievoli ex art. 108, co. 2, l.f. - Ammissibilità.
a cura di Giacomo Maria Nonno (27-02-2016)

Mdc.00009 - Tribunale di PRATO del 26-10-2023

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - IN GENERE
Rapporti tra mediazione in materia bancaria e procedure di sovraindebitamento - Esperienza trasversale e competenze comuni agli Organismi ex art. 16 d.lgs. n. 28 del 2010 e agli OCC - Valorizzazione - Obiettivi e modalità di attuazione.
a cura di Redazione OCI (28-10-2023)
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NOTA DI SINTESI disciplina dell'amministrazione speciale delle grandi imprese in crisi

Procedura delle grandi imprese in stato d'insolvenza, definite - individualmente e secondo l'appartenenza ad un gruppo - secondo parametri oggettivi dell'attivo, dei ricavi e dell'indebitamento multipli rispetto a quelli fissati dall'art.1 comma 2 r.d. 26 marzo 1942, n.267, nonché requisiti occupazionali di particolare consistenza e che abbiano rilevanza strategica per l'economia nazionale, in base ad un previo decreto del Ministro dello sviluppo economico iscritto al registro delle imprese.

Scopo della procedura è la conservazione dei grandi complessi industriali e produttivi, mediante continuità aziendale e contestuale ristrutturazione del passivo, secondo un piano omologato dall'autorità giurisdizionale, cioè i tribunali delle imprese, votato a maggioranza dai creditori su parere di un commissario giudiziale e del Ministro dello sviluppo economico.

L'accesso immediato alla procedura consegue a domanda del debitore, di un terzo, di un gruppo qualificato di creditori o del commissario straordinario autorizzato dal Ministro dello sviluppo economico ed è disposto dal tribunale che, con uno o più decreti, fissa il divieto delle azioni esecutive e cautelari, il divieto di acquisire nuove cause di prelazione, l'autorizzazione al pagamento di debiti pregressi, la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti, l'esonero dalle azioni revocatorie e nomina il commissario giudiziale.

Il piano ha come finalità il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali e deve assicurare, nel suo realizzo, il mantenimento dei requisiti di impresa di rilevanza strategica per l'economia nazionale, restando compatibile con l’eventuale diminuzione, in misura ragionevole, della consistenza dell'attivo, dell'occupazione e dell'esercizio di attività nel settore.

Il Ministro dello sviluppo economico designa il commissario straordinario, autorizzandolo se opportuno alla presentazione di un piano, anche alternativo a quello presentato dal debitore o dagli altri legittimati; in caso di omologazione di detto piano, esso sarà attuato dal commissario straordinario.

Il tribunale delle imprese, verificato che il piano può assicurare il recupero dell'equilibrio economico delle attività produttive, sottopone a votazione dei creditori il piano ovvero i piani depositati; dispone, entro tre mesi di regola e con l'omologazione, l'ammissione del debitore all'amministrazione speciale, affidata al soggetto indicato nel piano approvato ovvero, in caso di scelta del piano del commissario straordinario, a tale ultimo organo; designa il comitato dei creditori ovvero, in caso di non omologazione e se sussistono istanze di liquidazione giudiziale, dispone l'apertura della procedura di liquidazione secondo i principi di cui al d.d.l. n. 3671bis AC.

Il commissario giudiziale esprime i pareri sui piani, ne controlla l'attuazione, procede alla formazione dello stato passivo, ripartisce le somme derivanti dalla liquidità destinata in via diretta al soddisfacimento dei creditori, informa il tribunale e il Ministro dello sviluppo economico dell'andamento del piano.

Le impugnazioni avverso il decreto che concede o nega il titolo di impresa rilevante per l'economia nazionale, nonché lo stato passivo, gli atti di liquidazione, i rendiconti degli organi, sono di competenza del tribunale, che decide altresì sulla conversione in procedura di liquidazione, con ulteriore impugnabilità avanti alla corte d'appello secondo i limiti dell’appello e ricorso per cassazione per violazione di legge.

In caso di sopravvenuta impossibilità di realizzo del piano, l'amministrazione speciale si converte in liquidazione giudiziale, con nomina a curatore di persona diversa e conferma, di regola, dello stesso comitato dei creditori.

In caso di realizzo del piano, la procedura è chiusa con rendiconto avanti al tribunale.

All’amministrazione speciale riguardante i gruppi di imprese sono estesi i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 3 del disegno di legge n.3671bis AC.

Resta ammessa, ove compatibile con le norme dell’Unione europea, la possibilità per lo Stato di garantire i debiti contratti dalle imprese in amministrazione speciale, ai sensi dell’art. 2-bis del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95.

Viene assicurato il raccordo con i principi di cui al disegno di legge n.3671bis AC.

Articoli della legge fallimentare interessati: ART. 1 (l.f.), ART. 160 (l.f.), ART. 161 (l.f.), ART. 182bis (l.f.), ART. 1 (d.lgs. n. 270/99), ART. 3 (d.lgs. n. 270/99), ART. 27 (d.lgs. n. 270/99), ART. 1 (l. n. 39/04)

Video dell'intervento (fonte webtv.camera.it)

Testo completo dell'intervento

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