In passato, la strada delle procedure concorsuali (o quanto meno di alcune di esse) e quella degli appalti pubblici erano destinate a correre parallele e a non intersercarsi, o meglio, a biforcarsi immediatamente qualora fossero venute ad incrociarsi. L’art. 186 bis l. fall. esordisce affermando che i contratti in corso di esecuzione al momento della presentazione della domanda di concordato con continuità, compresi quelli stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell’apertura della procedura. La giurisprudenza amministrativa ha espresso opinioni divergenti in ordine alla possibilità per l’imprenditore in concordato di partecipare a gare pubbliche ancor prima dell’ammissione, ed il contrasto riflette la contrapposizione fra gli interessi in gioco. Complessivamente l’intervento attuato con la l. n. 9/2014 si pone nel solco di una politica legislativa di favore per il concordato (ed il concordato con continuità aziendale in particolare). La disciplina introdotta sul punto dal D.l.gs. 18 aprile 2016, n. 50, è, rispetto a quella previgente, sicuramente più organica e di più ampio respiro. Pienamente compatibile con la nuova normativa è, in particolare, il sistema di attestazioni suppletive previsto dal terzo e dal quinto comma, lett. a), dell’art. 186 bis. Un ulteriore punto di interferenza fra il diritto concorsuale e quello degli appalti pubblici è rappresentato dalla tematica dei crediti dei subappaltatori.
Articoli della legge fallimentare interessati: ART. 111 (l.f.), ART. 161 (l.f.), ART. 182quinquies (l.f.), ART. 186bis (l.f.)
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