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Quali sono i rapporti tra l'azione di risoluzione contrattuale e la procedura di concordato preventivo nei casi in cui il contratto sia stato eseguito da una sola delle parti e lo stesso non possa definirsi "pendente"? In particolare, il debitore proponente il concordato può, a seguito della risoluzione richiesta nei suoi confronti, essere condannato alla restituzione di un bene che fa parte integrante del piano proposto ai creditori? L’Autore del presente scritto, che trae spunto dalle vivaci discussioni tra professionisti e studiosi del diritto concorsuale che si tengono giornalmente sul newsgroup dell’OCI Receivership, sostiene che il bene resta in ogni caso acquisito al patrimonio concordatario, salvo che non si tratti di un immobile e la domanda di risoluzione sia stata anteriormente trascritta; ciò in quanto…

Lo studio approfondisce il tema della proponibilità dell'azione di risoluzione nel concordato preventivo nei casi in cui il contratto sia stato eseguito da una sola delle parti, il creditore, e quindi non possa definirsi "pendente".

In particolare, in assenza di specifici precedenti in dottrina e giurisprudenza, viene esaminata la possibilità per il creditore di chiedere la restituzione del bene, effetto naturale della risoluzione, in alternativa alla mera attesa del pagamento del credito (il più delle volte differito nel tempo e stralciato).

Evidenziate le differenze e le affinità con la procedura fallimentare (ove invece si rinviene la specifica disciplina dell'art. 72 co 5 l.f.), si conclude per la non praticabilità dell'azione di risoluzione nel concordato preventivo attraverso l'analisi delle norme del codice civile e dei principi concorsuali.

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