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Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con L. 221/12 ed in vigore dal 18/1/13 ha razionalizzato l’originaria impostazione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ponendo le basi per una loro estesa diffusione, della quale si intravedono i primi segnali. In questo contesto il concordato preventivo sarà presto chiamato a fare i conti con parallele procedure ex L. 3/2012 e viceversa. Questa riflessione è dedicata ad anticipare gli esiti di un incrocio non solo possibile, ma anzi probabile, esiti che si preannunciano densi di inediti spunti.

In definitiva, un primo ma penetrante sguardo su un mondo tutto da scoprire.La riflessione prosegue considerando le interferenze fra concordato preventivo del debitore principale e le procedure di sovraindebitamento dei terzi responsabili, per giungere all’incrocio fra concordato sociale e procedura ex L. 3/12 del socio illimitatamente responsabile. L’ultimo tema pone problematiche complesse come quelle della rilevanza nella procedura del socio dell’effetto modificativo delle obbligazioni sociali, del trattamento del debito sociale e della possibile trasmigrazione trasversale dell’eventuale surplus.Al contrario, viene individuata un’ampia zona grigia nella quale possono collocarsi soggetti la cui netta appartenenza all’area di inclusione o a quella di esclusione appare borderline  e per i quali il problema della scelta fra procedure è destinato a porsi. Le ragioni della scelta si ritrovano nelle significative differenze procedimentali e sostanziali fra le due procedure, la cui neutralità o meno non può essere predicata in astratto. La possibile antinomia sistematica, costituita dalla assenza di protezione dalle aggressioni dei creditori nella fase di riflessione e messa a punto della proposta di accordo, viene poi risolta attraverso un singolare incrocio con l’istituto preconcordatario e accreditando il legislatore di una visione non segmentata della concorsualità. Sullo sfondo resta una possibile interpretazione, la cui apparente eresia non la priva di fascino, che accredita un’inedita permeabilità soggettiva delle procedure di sovraindebitamento che potrebbero sorprendentemente aprirsi anche all’imprenditore sovradimensionato ex art. 1 l.f.L’indagine condotta da Raffaele D’Amora sulle interferenze fra concordato preventivo e procedure ex L. 3/2012 si muove lungo tre poli di possibile contatto. Il primo - quello del ricorso alternativo ai due moduli da parte dello stesso debitore – si apre a considerazioni particolarmente stimolanti per il fatto stesso dell’essere prospettato, in quanto la griglia soggettiva di accesso alle procedure da sovraindebitamento sembrerebbe relegarle in un mondo a parte rispetto al concordato preventivo.

Articoli della legge fallimentare interessati: ART. 161 (l.f.)ART. 184 (l.f.)

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