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Estensore: CULTRERA M.
PROCEDIMENTO UNITARIO - MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE - PROCEDIMENTO
Decorrenza del termine ex art. 8 CCII per le misure protettive - Successiva concessione delle misure cautelari - Inibitoria azioni esecutive e cautelari - Ammissibilità - Ragioni.
a cura di Stefano Pugliese (23-07-2026)

At.00125 - Tribunale di ANCONA del 01-02-2016

Autore: BARTOLINI A.; STELLUTI A.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE -
Contratto preliminare di vendita - Subentro del curatore ex art. 72 l.f. - Autorizzazione del giudice delegato - Cancellazione delle formalità pregiudizievoli ex art. 108, co. 2, l.f. - Ammissibilità.
a cura di Giacomo Maria Nonno (27-02-2016)

Mdc.00009 - Tribunale di PRATO del 26-10-2023

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - IN GENERE
Rapporti tra mediazione in materia bancaria e procedure di sovraindebitamento - Esperienza trasversale e competenze comuni agli Organismi ex art. 16 d.lgs. n. 28 del 2010 e agli OCC - Valorizzazione - Obiettivi e modalità di attuazione.
a cura di Redazione OCI (01-05-2024)
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La nota esamina, attraverso l’intera vicenda del concordato minore in continuità professionale deciso a Firenze — l’omologazione del Tribunale del 9 novembre 2025, la sua revoca in appello del 3 marzo 2026 e il coevo principio di Cass. n. 14555/2026 —, l’applicabilità alla procedura minore delle regole di distribuzione del valore e di approvazione proprie del concordato preventivo in continuità. Ricostruita la distinzione tra valore di liquidazione e valore eccedente e il criterio triennale di raffronto con la liquidazione controllata, l’indagine si concentra sul nodo più controverso: il coordinamento tra il cram down fiscale-previdenziale e la ristrutturazione trasversale. Si osserva che entrambi i giudici di merito hanno letto la procedura minore attraverso la lente di quella maggiore — il Tribunale importando l’art. 88, comma 4, la Corte d’appello l’onere di una classe prelazionaria espressamente consenziente ex art. 112, comma 2 —, mentre l’autonoma e semplificata disciplina del concordato minore, confermata da Cass. n. 14555/2026, riconduce l’approvazione all’art. 79 e il superamento del dissenso fiscale all’art. 80, comma 3. La tesi proposta è quella di una compatibilità selettiva: piena per le regole sostanziali di distribuzione, prudente e residuale per l’apparato procedurale di approvazione del concordato preventivo.

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