La nota esamina, attraverso l’intera vicenda del concordato minore in continuità professionale deciso a Firenze — l’omologazione del Tribunale del 9 novembre 2025, la sua revoca in appello del 3 marzo 2026 e il coevo principio di Cass. n. 14555/2026 —, l’applicabilità alla procedura minore delle regole di distribuzione del valore e di approvazione proprie del concordato preventivo in continuità. Ricostruita la distinzione tra valore di liquidazione e valore eccedente e il criterio triennale di raffronto con la liquidazione controllata, l’indagine si concentra sul nodo più controverso: il coordinamento tra il cram down fiscale-previdenziale e la ristrutturazione trasversale. Si osserva che entrambi i giudici di merito hanno letto la procedura minore attraverso la lente di quella maggiore — il Tribunale importando l’art. 88, comma 4, la Corte d’appello l’onere di una classe prelazionaria espressamente consenziente ex art. 112, comma 2 —, mentre l’autonoma e semplificata disciplina del concordato minore, confermata da Cass. n. 14555/2026, riconduce l’approvazione all’art. 79 e il superamento del dissenso fiscale all’art. 80, comma 3. La tesi proposta è quella di una compatibilità selettiva: piena per le regole sostanziali di distribuzione, prudente e residuale per l’apparato procedurale di approvazione del concordato preventivo.
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