Con il d.lgs 136/2024 viene modificato l’art. 170 comma 2 del Codice della crisi, disponendo che quando alla domanda di accesso (non a una procedura concorsuale, ma) “a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza” segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini per la retrodatazione delle azioni di inefficacia, di revocatoria concorsuale e di atti compiuti tra coniugi decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso.
Per retrodatare il periodo sospetto e agire in revocatoria occorre, quindi, delineare quali sono gli “strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”, ma la definizione di legge e la collocazione sistematica delle norme non sono d’ausilio, anzi amplificano le incertezze.
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