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Estensore: SGROI S.
PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
Piano di ristrutturazione del consumatore - Qualifica di consumatore – Fideiussore - Requisiti - Fattispecie.
a cura di Lucia Fantozzi (02-04-2024)

At.00125 - Tribunale di ANCONA del 01-02-2016

Autore: BARTOLINI A.; STELLUTI A.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE -
Contratto preliminare di vendita - Subentro del curatore ex art. 72 l.f. - Autorizzazione del giudice delegato - Cancellazione delle formalità pregiudizievoli ex art. 108, co. 2, l.f. - Ammissibilità.
a cura di Giacomo Maria Nonno (27-02-2016)

Mdc.00009 - Tribunale di PRATO del 26-10-2023

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - IN GENERE
Rapporti tra mediazione in materia bancaria e procedure di sovraindebitamento - Esperienza trasversale e competenze comuni agli Organismi ex art. 16 d.lgs. n. 28 del 2010 e agli OCC - Valorizzazione - Obiettivi e modalità di attuazione.
a cura di Redazione OCI (28-10-2023)

L’OCI ospita le opinioni, i brevi saggi ed i contributi di ricerca che i giuristi e gli economisti, osservatori dell’insolvenza, immettono nel dibattito scientifico e culturale promosso dall’associazione.

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Una giungla di p.e.c. e il trionfo della scansione digitale: cosi' appare, ad uno sguardo di insieme, il corposo pacchetto di norme concorsuali rivoluzionate dall'inarrestabile trend della giustizia telematica.

Ed e' in quella giungla che occorre districarsi, per mettere a fuoco i nuovi adempimenti richiesti a curatori falimentari e commissari giudiziali; ma anche, e forse con un certo scollamento dalla realta' del Paese, ai terzi che intendano far valere i loro diritti in sede concorsuale.

La revocatoria delle rimesse bancarie è scomparsa, secondo i più, con la riforma fallimentare del 2005 e non se ne occupano più né i curatori, né la dottrina nè la giurisprudenza. Pochissime sono le sentenze che hanno trattato la problematica, proprio in funzione, a nostro avviso, di questo atteggiamento preconcetto. Si tratta di una interpretazione sbagliata e in questo approfondimento cerchiamo di dimostrarlo.

Appunti tratti  dal corso di formazione per curatori fallimentari tenuto a Palermo il 3 dicembre 2011.

La recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 18.11.2011, n. 24215 ha dato un’interpretazione estensiva del nuovo istituto dell’esdebitazione, andando di contrario avviso rispetto alla giurisprudenza di merito finora prevalente. Dalla prigione per debiti, alla colonna dell’infamia… fino all’esdebitazione ai giorni nostri.

Il fenomeno economico dei gruppi è attuale e crescente, ma nonostante le previsioni del legislatore della riforma del diritto societario del 2003 rimangono critiche le relazioni organizzative con la gestione della crisi d’impresa. Alcuni espedienti, funzionali ad un miglior coordinamento, possono però rinvenirsi dalle prassi.

Non è dubitabile che le problematiche riconnesse all’insinuazione al passivo dell’agente per la riscossione dei tributi sono particolarmente spinose anche per i più esperti tra gli addetti ai lavori; e non è, dunque, un caso che l’OCI vi ha dedicato una specifica attenzione nella ricerca del 2011 su “L’accertamento del passivo” (nonché l’ultimo capitolo del volume che, da ultimo, ne ha riassunto i risultati). Il presente contributo affronta le varie questioni connesse all’insinuazione dei crediti tributari dall’ottica del curatore/commercialista, non tralasciando di fare riferimento alle novità introdotte dal d.l. n. 98/2011 nonché ai più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia.

La verifica dei crediti davanti al giudice delegato è, senza alcun dubbio, uno dei settori della legge fallimentare maggiormente interessati dalla riforma ed, anche per questo, è stato oggetto della ricerca OCI del 2011. In questa relazione, tenuta recentemente a Palermo ad un corso per curatori fallimentari, vengono affrontate alcune questioni controverse di questo particolare giudizio (dal rinvio dell’udienza al regime delle preclusioni, dalla decisione del giudice delegato alla rinuncia alla domanda di insinuazione, dall’ammissione con riserva alla domanda cd. ultratardiva), che, se negli intenti del legislatore voleva essere “semplificato”, ha di contro fin da subito evidenziato non poche asperità interpretative.

Il D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (c.d. "Manovra Correttiva 2011"), pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 06/07/2011, che entro il prossimo 04 settembre il parlamento dovrà convertire in legge (comprensiva di eventuali emendamenti), ha la precipua finalità di stabilizzare ed incrementare il gettito fiscale.
Per quanto ci occupa nell'art. 23 del D.L. 98/2011 sono contenute una serie di modifiche al codice civile, finalizzate ad avvantaggiare l'Erario nelle procedure esecutive, sia collettive che individuali, che sembrano aver creato un non indifferente disorientamento negli addetti ai lavori, travolti da norme su "nuovi" privilegi tributari, aventi efficacia retroattiva anche per procedure "in corso d'opera".

L’accertamento dei crediti tributari nelle procedure concorsuali non è di facile interpretazione e ciò in ragione del problematico equilibrio tra la normativa fallimentare e quella tributaria, in una consueta contrapposizione dialettica tra profili di specialità ed interpretazioni giurisprudenziali. 
Si rende, quindi, necessario – anche per una pronta lettura – riportare qui di seguito la norma quadro che disciplina il concorso dei creditori nel fallimento e le norme tributarie inerenti l’ammissione dei crediti tributari nel fallimento. >>

La legge fallimentare riformata attribuisce funzioni di particolare rilevanza al comitato dei creditori. Il legislatore – com’e` noto – ha voluto privatizzare la procedura concorsuale, riducendo i poteri del giudice delegato e rafforzando, tra l’altro, quelli del comitato dei creditori, quale organo portatore dell’interesse (di respiro generale) al proficuo svolgimento della vicenda fallimentare. Tale impostazione si pone in perfetta sintonia con l’idea secondo cui in caso di insolvenza il controllo dell’impresa (o del patrimonio riferibile all’imprenditore) debba fisiologicamente trasferirsi in capo ai creditori.

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