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Curriculum di Andrea Maria Azzaro (Ordinario di diritto privato presso l’Università San Raffaele di Roma) e Paolo Bastia (Ordinario di economia aziendale presso l’Università di Bologna)

La necessaria convivenza, nelle procedure che prevedono la continuità aziendale, della disciplina dell’”impresa individuale” con le regole che pretendono di trasporre sul piano giuridico un fenomeno che vive come entità economica unitaria, pone rilevanti problemi interpretativi, che sorgono dalla esigenza di conciliare la tutela dei creditori delle singole aziende con l’interesse a recuperare in sede concorsuale le sinergie infragruppo nell’ambito di una complessa “operazione economica”.

Più abbordabile si presenta, ma solo apparentemente, il tema della liquidazione giudiziale di gruppo, retta dal principio base del “coordinamento degli attivi” in favore dei creditori, giacché occorre verificare come in concreto possa svolgersi una procedura che sconta in nuce il possibile contrasto sull’interesse alla “migliore soddisfazione” di tutti e ciascuno dei creditori delle imprese avvinte alla procedura unitaria.

Un problema destinato ad accentuarsi ove si ritenga applicabile anche alla liquidazione giudiziale di gruppo il concordato come forma di chiusura della procedura, dovendo in tal caso individuarsi i limiti in cui possa rilevare l’interesse del soggetto che propone il concordato.

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