La domanda sta cominciando a risuonare, insistentemente, nei tribunali fallimentari italiani, all'indomani dell'ultima, clamorosa, riforma concordataria, entrata in vigore da appena due settimane. Al di là, infatti, di un italianissimo autocompiacimento per la ripetizione di tanto noti - ma non sempre altrettanto conosciuti - istituti d'oltreoceano, come il pluricitato Chapter 11, gli studiosi si interrogano sui rischi di abuso dello strumento concordatario, ravvisabili tra gli interstizi di questa ennesima novella.
Occorre quindi attrezzarsi per rinvenire, all'interno dell'ordinamento concorsuale, una risposta capace di conciliare gli innegabili vantaggi di un irrobustimento dello strumento concordatario – con l'anticipazione della soglia di emersione della crisi – e la necessità di tutelare anche gli interessi collettivi dei creditori, i quali spesso costituiscono essi stessi – e anche più del singolo debitore - espressione di quell’imprenditorialità pesantemente colpita dalla crisi economica che il legislatore delle riforme intende proteggere.
Articoli della legge fallimentare interessati: ART. 10 (l.f.), ART. 161 (l.f.), ART. 162 (l.f.)
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