fbpx
Stampa questa pagina
Vota questo articolo
(1 Vota)

Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza ridisegna le tre procedure di sovraindebitamento - piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata - sotto numerosi profili. Viene consentito l’accesso alle procedure ai soci illimitatamente responsabili di società commerciali, è chiarito a quali procedure può accedere il fideiussore, accogliendo la tesi dell’imprenditore “di riflesso”, e le imprese agricole sono equiparate a quelle commerciali ai fini dell’accesso alle diverse procedure; viene altresì consentito di presentare la domanda di concordato minore solo in caso di continuità aziendale o professionale oppure quando vi sia l’apporto di apprezzabili risorse esterne. Inoltre è estesa a creditori e PM l’iniziativa per la richiesta di liquidazione controllata, consentendo tuttavia al debitore di paralizzarne l’iniziativa presentando domanda di accesso alle procedure alternative.

Sotto il profilo della tutela del patrimonio del sovraindebitato, viene ampliato il novero delle misure protettive e ne viene anticipata l’efficacia. Restano tuttavia esenti dalla sospensione, nel concordato minore, i titolari di crediti impignorabili, e ciò continua ad essere di ostacolo al risanamento di imprese minori e professionisti.

Si aprono spiragli per la presentazione della domanda di accesso alle procedure “in bianco”. Viene data regolamentazione ai contratti pendenti sia nel piano che nel concordato, seppure con diverse articolazioni; ed in questa ultima procedura è raddoppiato il termine della moratoria dei creditori privilegiati, mentre nessuna moratoria è più concessa nel piano.

Profonda revisione anche per la disciplina dell’esdebitazione del soggetto sovraindebitato, al quale vengono riconosciute plurime opportunità di ripartire da zero dopo un dissesto. Nella liquidazione controllata l’esdebitazione diventa “automatica”, anziché dover essere attivata con apposito procedimento. Inoltre si riducono significativamente le ipotesi di non meritevolezza che ostacolano l’accesso alla procedura. Viene anche meno la necessità di un pagamento parziale (cioè non minimale) dei creditori. È introdotta l’esdebitazione del debitore nullatenente, una specie di “piano del consumatore” vuoto che consente a chi non possiede nulla di liberarsi dei debiti, anche se una sola volta nella sua esistenza.

Accanto a queste, anche altre innovazioni, a completare il quadro di una riforma volta a redimere il soggetto sovraindebitato dai debiti, a reinserirlo nella vita economica ed a consentirgli di intraprendere una nuova attività, anziché renderlo un “cittadino perduto”.

Per scaricare l'intero articolo clicca qui

Letto 8927 volte
Devi effettuare il login per inviare commenti

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.